IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni; 
  Vista la nota telefax  della  Prefettura  di  Milano,  Ufficio  del
rappresentante dello Stato  per  i  rapporti  con  il  sistema  delle
autonomie nella Regione Lombardia del  21  dicembre  2009,  prot.  n.
8.1/198805672 Gab-Area II, con la quale sono stati inviati  gli  atti
trasmessi dal Tribunale ordinario di Milano, Ufficio del giudice  per
le indagini preliminari, riguardanti provvedimenti restrittivi  della
liberta' personale nei confronti - fra gli altri  -  del  consigliere
regionale ed assessore regionale, con  delega  ai  giovani,  turismo,
sport  e  sicurezza  della  regione  Lombardia,  Sig.   Pier   Gianni
Prosperini di San Pietro relativi al fascicolo processuale n. 7507/08
R.G.N.R., ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata  legge  n.
55/90; 
  Vista l'ordinanza  n.  1649/08  R.G.G.I.P.  di  applicazione  della
misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'  art.  285
c.p.p., per reati di cui agli articoli 110,  81,  353  comma  2,  640
comma 2 n. 1, 319 e 319-bis del codice  penale,  emessa  in  data  16
dicembre 2009 dal g.i.p. presso il Tribunale ordinario di Milano  nei
confronti del sig. Pier Gianni Prosperini di San Pietro,  consigliere
ed assessore regionale  con  delega  ai  giovani,  turismo,  sport  e
sicurezza della regione Lombardia; 
  Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone che  la
sospensione di diritto dalle  cariche  di  «presidente  della  giunta
regionale, assessore e  consigliere  regionale»  consegue,  altresi',
quando e' disposta,  tra  l'altro,  l'applicazione  coercitiva  degli
arresti in carcere, ai sensi dell'art. 285 del  codice  di  procedura
penale; 
  Considerato che tale disposizione, pur a seguito  degli  interventi
abrogativi operati dall'art. 274 del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, recante il  testo  unico  sull'ordinamento  degli  enti
locali,  e'  tuttora  applicabile  nei  confronti  non  soltanto  dei
consiglieri regionali,  ma  altresi'  di  tutti  gli  «amministratori
regionali», come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di  cassazione
nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003, anche in considerazione
di quanto previsto dalla lettera rr) del comma 1  del  predetto  art.
274 decreto legislativo cit.; 
  Considerato che ai sensi dell'art.  15,  comma  4-ter  della  legge
citata, occorre procedere all'adozione del provvedimento che  accerta
la sospensione nei confronti del sig. Pier Gianni Prosperini  di  San
Pietro dalla carica  di  consigliere  ed  assessore  regionale  della
Regione Lombardia; 
  Rilevato pertanto che, dalla data del 16 dicembre 2009  decorre  la
sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-bis,  della  legge
n. 55/90; 
  Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che  esclude  in
radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8  della  legge  7  agosto
1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  come
sottolineato anche nella  citata  sentenza  della  Suprema  Corte  di
cassazione n. 17020/2003; 
  Sentiti il Ministro per i rapporti con le Regioni  ed  il  Ministro
dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal 16 dicembre 2009 e' accertata  la  sospensione  del
sig. Pier Gianni Prosperini di San Pietro dalla carica di consigliere
assessore  regionale,  con  delega  ai  giovani,  turismo,  sport   e
sicurezza della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis,
della legge 19  marzo  1990,  n.  55,  a  seguito  dell'ordinanza  di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa
dal G.I.P. del Tribunale ordinario di Milano. 
  In caso di  revoca  del  provvedimento  giudiziario  succitato,  la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento di revoca. 
    
    
    Roma, 21 gennaio 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi