IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 813/2000 del 17 aprile 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2006, con il quale l'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», con sede in Fano (Pesaro-Urbino), via Paolo Borsellino n. 12, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»; Visto il decreto 6 marzo 2009, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo; Considerato che il Consorzio fra produttori di Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia ha comunicato di confermare «Suolo e Salute Srl» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06; Considerato che «Suolo e Salute Srl» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare; Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2009; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1 L'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», con sede in Fano (Pesaro-Urbino), via Paolo Borsellino n. 12, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000.