IL DIRETTORE GENERALE 
                    del controllo della qualita' 
                      e dei sistemi di qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento  (CE)  n.  510/06
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (CE) della  Commissione  n.  813/2000  del  17
aprile  2000  con  il  quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla
registrazione, fra le altre, della denominazione di origine  protetta
«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati  autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentarie
forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e  responsabile
della vigilanza sulla stessa; 
  Visto il decreto 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2006,
con il quale l'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», con sede in
Fano  (Pesaro-Urbino),  via  Paolo  Borsellino  n.   12,   e'   stato
autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di  origine
protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»; 
  Visto il decreto  6  marzo  2009,  con  il  quale  l'autorizzazione
triennale rilasciata all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad
effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto
balsamico tradizionale di Reggio  Emilia»  e'  stata  prorogata  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo stesso oppure  all'eventuale  autorizzazione  di  altra
struttura di controllo; 
  Considerato che il Consorzio  fra  produttori  di  Aceto  balsamico
tradizionale di Reggio Emilia ha comunicato di  confermare  «Suolo  e
Salute Srl» quale organismo di controllo e  di  certificazione  della
denominazione di origine protetta «Aceto  balsamico  tradizionale  di
Reggio Emilia» ai sensi dei citati articoli  10  e  11  del  predetto
regolamento (CE) 510/06; 
  Considerato che «Suolo e Salute Srl» ha  predisposto  il  piano  di
controllo per la denominazione di origine protetta  «Aceto  balsamico
tradizionale di Reggio Emilia»  conformemente  allo  schema  tipo  di
controllo; 
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di  origine  protetta  «Aceto  balsamico
tradizionale di Reggio Emilia»; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo privati di cui  agli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione; 
  Considerata la necessita', espressa dal citato  gruppo  tecnico  di
valutazione, di rendere  evidente  e  immediatamente  percepibile  al
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi degli articoli  10  e 11  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
garantendo che e' stata autorizzata  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali una struttura  di  controllo  con  il
compito di verificare ed attestare  che  la  specifica  denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 16 dicembre 2009; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo denominato «Suolo e  Salute  Srl»,  con  sede  in  Fano
(Pesaro-Urbino), via  Paolo  Borsellino  n.  12,  e'  autorizzato  ad
espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10  e  11
del regolamento (CE) n. 510/2006  per  la  denominazione  di  origine
protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»,  registrata
in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 813  del  17  aprile
2000.