IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
26 giugno 2009, con il quale e' stato dichiarato, fino al  30  giugno
2010, lo stato di emergenza  in  relazione  agli  eccezionali  eventi
meteorologici che hanno  colpito  il  territorio  delle  province  di
Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009  ed  il  territorio
delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009; 
  Viste le note del 20 agosto 2009 della  regione  Veneto  e  del  23
settembre 2009 della regione autonoma del Friuli-Venezia  Giulia  con
cui le predette amministrazioni hanno comunicato i danni  occorsi  ai
territori  interessati  dagli   eventi   alluvionali   sopra   citati
quantificati in circa 33 milioni di euro e in  circa  25  milioni  di
euro; 
  Viste le note del  23  settembre  e  8  ottobre  2009  con  cui  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri ha richiesto al Ministero dell'economia e delle  finanze
le occorrenti risorse finanziarie per fronteggiare i predetti  eventi
alluvionali; 
  Visto l'art. 2, comma 51, della legge 28 dicembre 2009, n. 191, con
cui, per gli interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli
eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno  2009,  il  Fondo
per la protezione civile, e' stato  integrato  per  l'importo  di  10
milioni di euro per l'anno 2010; 
  Viste le note del 16 novembre 2009, del 31 dicembre 2009 e  del  22
gennaio 2010 della regione Veneto e del 27 gennaio 2010 della regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia con cui  le  predette  amministrazioni
chiedono  di  adottare  una  apposita  ordinanza   per   fronteggiare
adeguatamente gli eventi alluvionali sopra citati mediante l'utilizzo
delle risorse finanziarie allo scopo stanziate; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in
data22 gennaio 2010 recante la dichiarazione dello stato di emergenza
in ordine agli eccezionali eventi meteorologici  che  hanno  colpito,
tra l'altro, il  territorio  della  regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009; 
  Ravvisata la necessita'  di  disporre  l'attuazione  dei  necessari
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare i sopra citati contesti
emergenziali; 
  Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile  porre  in  essere  i
primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali
condizioni di vita delle popolazioni interessate; 
  D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  e  con  la
regione Veneto; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'Assessore  alla  protezione  civile  della  regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia ed il segretario regionale ai  lavori  pubblici
della  regione  Veneto  sono  nominati,  per  quanto  di   rispettiva
competenza, commissari delegati  per  il  superamento  dell'emergenza
derivante dagli eventi di cui in premessa. 
  2. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'. 
  3.  I  commissari  delegati,  previa  individuazione   dei   comuni
danneggiati dagli eventi calamitosi di cui  in  premessa,  provvedono
all'adozione di tutte le necessarie ed  urgenti  iniziative  volte  a
fronteggiare  le  conseguenze  degli  eventi  calamitosi  citati   in
premessa, anche avvalendosi di soggetti attuatori. 
  4. I commissari delegati, sulla  base  delle  risorse  disponibili,
anche per piani stralcio, provvedono in particolare: 
    a) all'erogazione di contributi per la  ripresa  delle  attivita'
produttive e per il ritorno alle normali  condizioni  di  vita  delle
popolazioni  interessate  dai  predetti  eventi  calamitosi,  secondo
modalita' attuative fissate con provvedimenti dei medesimi commissari
delegati; 
    b)  agli  adempimenti  conseguenti   alla   presente   ordinanza,
avvalendosi, per il tramite della Protezione  civile  della  regione,
degli enti territoriali e  non  territoriali,  delle  amministrazioni
periferiche dello Stato, nonche' di uno o piu' soggetti cui  affidare
specifici settori di intervento,  ovvero,  in  qualita'  di  soggetti
attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi  calamitosi,  i
quali agiscono, per quanto concerne l'attivita'  di  gestione,  sulla
base di specifiche direttive impartite dai commissari delegati; 
    c) alla individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonche'  al
ripristino  delle  infrastrutture  e  dei  beni  pubblici  e  privati
distrutti e danneggiati; 
    d)  al  rimborso   delle   spese   sostenute   da   parte   delle
amministrazioni dei territori  interessati  dagli  eventi  calamitosi
nelle fasi di prima emergenza; 
    e)  all'espletamento,  in  via  generale,  di  tutte   le   altre
iniziative  comunque   necessarie   al   superamento   del   contesto
emergenziale in rassegna.