IL DIRETTORE GENERALE 
                   per l'universita', lo studente 
               e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la  disciplina  del
riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
comma 96, lettera a); 
  Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n.  127
del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante  il
riordino della disciplina delle scuole  superiori  per  interpreti  e
traduttori; 
  Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale  3  novembre
1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,  concernente  la
determinazione  delle  classi  delle  lauree  universitarie   e,   in
particolare, l'allegato 3 al predetto  provvedimento,  relativo  alla
classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica; 
  Visto il decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.  270,  che  ha
sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; 
  Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1989 con  il  quale
e'  stata  disposta  l'abilitazione  della   Scuola   superiore   per
interpreti e traduttori con sede in Perugia, via di  Villa  Glori  n.
7/c, a rilasciare diplomi di interpreti e  traduttori  aventi  valore
legale ai sensi della legge n. 697 del 1986; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale   del   servizio   per
l'autonomia e gli studenti in data 31 luglio 2003, con  il  quale  e'
stato confermato il riconoscimento  della  predetta  Scuola,  che  ha
assunto  la  denominazione  di   Scuola   superiore   per   mediatori
linguistici;  conseguentemente  la  scuola  e'  stata  abilitata   ad
istituire e ad  attivare  corsi  di  studi  superiori  per  mediatori
linguistici di durata triennale e a  rilasciare  i  relativi  titoli,
equipollenti a tutti gli effetti  ai  diplomi  di  laurea  conseguiti
nelle universita' al termine dei corsi afferenti  alla  classe  delle
lauree universitarie in «scienze della mediazione linguistica» di cui
all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  maggio   2007   e   successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale e'  stata  costituita  la
commissione tecnico-consultiva con il  compito  di  esprimere  parere
obbligatorio in ordine alle istanze di  riconoscimento  delle  scuole
superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del  decreto
ministeriale n. 38 del 2002; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  predetta  Scuola  ha  chiesto
l'autorizzazione  ad  aumentare  il   numero   massimo   di   allievi
ammissibili per ciascun anno da 45 a 60 unita' e per l'intero corso a
180 unita'; 
  Visto   il   parere   favorevole   espresso    dalla    commissione
tecnico-consultiva nella riunione del 22 gennaio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Scuola superiore per mediatori linguisti con sede in Perugia,
via di Villa Glori n. 7/c, e'  autorizzata  ad  aumentare  il  numero
massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 60 unita' e,
per l'intero corso, a 180 unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 gennaio 2010 
 
                                        Il direttore generale: Tomasi