IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista l'istanza, in data 12 giugno 2006, con  la  quale  la  sig.ra
Urrutia Guada Alejandra, nata a Caracas (Venezuela) il 6 giugno 1978,
cittadina  venezuelana,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo
denominato «Odontologo», rilasciato in  data  2  ottobre  2001  dalla
«Universidad Santa Maria», con sede a Caracas  (Venezuela),  ai  fini
dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra; 
  Visto il decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero»   e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed,  in
particolare,  il  comma  7  dell'art.   50,   che   disciplinano   il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte  dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio  e
di  formazione  professionale,  complementari  dei  predetti   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
ai  fini  dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento   di
attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella  riunione
del 13 dicembre 2006, ha ritenuto di applicare  alla  richiedente  la
misura compensativa ai sensi di  quanto  disposto  dall'art.  23  del
citato decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto l'esito di detta misura compensativa effettuata  in  data  30
novembre e 10 dicembre  2009,  ai  sensi  dell'art.  23  del  decreto
legislativo n. 206/2007, a seguito  della  quale  la  sig.ra  Urrutia
Guada Alejandra e' risultata idonea; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di odontoiatra; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
«Odontologo», rilasciato in data 2 ottobre  2001  dalla  «Universidad
Santa Maria», con sede a Caracas  (Venezuela),  alla  sig.ra  Urrutia
Guada Alejandra,  nata  a  Caracas  (Venezuela)  il  6  giugno  1978,
cittadina  venezuelana,  e'  riconosciuto  quale  titolo   abilitante
all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. 
  2.  La  dott.ssa  Urrutia  Guada  Alejandra,  e'   autorizzata   ad
esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione
all'Ordine  dei  medici-chirurghi  territorialmente   competente   ed
accertamento da  parte  dell'Ordine  stesso  della  conoscenza  della
lingua  italiana  e  delle   speciali   disposizioni   che   regolano
l'esercizio professionale in Italia. 
  3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto,  e'  consentito  esclusivamente  nell'ambito  delle
quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche  e  per  il
periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno. 
  4. Il presente decreto,  ai  sensi  dell'art.  50,  comma-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 gennaio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi