IL DIRETTORE GENERALE 
                dei farmaci e dei dispositivi medici 
 
  Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174,  recante
«Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione ed  all'immissione  in  commercio  dei
presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1451/2007  della  Commissione  del  4
dicembre 2007, concernente la seconda fase del  programma  di  lavoro
decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2,  della  direttiva  98/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa  all'immissione  sul
mercato dei biocidi; 
  Visto in particolare l'art. 4, paragrafo 2, del citato regolamento,
recante disposizioni sulla non iscrizione dei  principi  attivi,  che
prevede che i biocidi  contenenti  principi  attivi  oggetto  di  una
decisione di non iscrizione nell'allegato  I  o  IA  della  direttiva
98/8/CE per alcuni o per tutti i tipi  di  prodotti  notificati,  non
debbano piu' essere immessi in commercio per i tipi  di  prodotti  in
questione quando e' trascorso un periodo di dodici mesi dalla data di
pubblicazione di tale misura, a meno che detta  misura  non  disponga
altrimenti; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. 2009/322/CE  dell'8
aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
il 9 aprile  2009,  concernente  la  non  iscrizione  di  determinate
sostanze negli allegati I,  IA  o  IB  della  direttiva  98/8/CE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  relativa  all'immissione  sul
mercato di biocidi, dovuta  al  fatto  che  per  alcune  combinazioni
sostanze/tipi di prodotto incluse nel programma di revisione tutti  i
partecipanti si sono  ritirati,  oppure  lo  Stato  membro  designato
relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo  completo
entro i termini di cui all'art. 9 e all'art.  12,  paragrafo  3,  del
regolamento (CE) n. 1451/2007; 
  Considerato  che,  in  attuazione  della  citata  decisione   della
Commissione,  gli  Stati   membri   non   possono   piu'   rilasciare
autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  392/1998  per  i  prodotti  coinvolti
dalla decisione medesima; 
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione   comunitaria
revocando le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici interessati
dalla decisione medesima; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le sostanze ed i tipi di  prodotto  riportati  nell'allegato  al
presente decreto non sono inclusi negli allegati I,  IA  o  IB  della
direttiva 98/8/CE. 
  2. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai
prodotti che rientrano nelle definizioni dei 23 tipi di  prodotti  di
cui all'allegato IV del decreto legislativo del 25 febbraio 2000,  n.
174.