IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
    
  Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti i prodotti  da  costruzione  come  modificata,  in
particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE; 
  Visto  l'art.  6,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione  della  direttiva
n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione,  che  prevede  che
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle
infrastrutture  e  del  Ministro  dell'interno,  sono  individuati  i
prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea; 
  Visto  l'art.  6,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione  della  direttiva
n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione,  che  prevede  che
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle
infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di
controllo della conformita'; 
  Viste le  decisioni  della  Commissione  europea  98/598/EC  del  9
ottobre  1998,  98/601/EC  e  99/469/EC  modificate  dalla  decisione
01/596/EC, con la quale e' fissato il sistema di  attestazione  della
conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto; 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  dell'Unione   europea
pubblicata nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea  2008/C  321/01
del 16 dicembre 2008 contenente  i  riferimenti  alle  norme  europee
armonizzate: EN 13055-2: 2004, EN 13043: 2002/AC:2004; 
  Visti i decreti relativi alla comunicazione dei  riferimenti  delle
norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
ai sensi dell'art. 1,  comma  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246; 
  Sentito il parere della Prima Sezione del Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, reso con voto n. 21 nell'adunanza del 6 maggio 2008; 
  Espletata, con notifica 2009/025/I la procedura  d'informazione  di
cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Metodi di attestazione della conformita' 
 
  1. I prodotti oggetto del presente decreto  e  i  riferimenti  alle
relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1. 
  2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui  estremi
saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione
europea  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,
costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione  di
conformita', fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art.  6,
commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile
1993, n. 246. 
  3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i  sistemi  di  attestazione
della conformita' ai requisiti di cui alle appendici ZA  delle  norme
armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto. 
  4. I relativi metodi di controllo della conformita'  sono  indicati
nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di  attestazione  della
conformita'»  delle  relative  norme  europee  armonizzate   elencate
nell'allegato 1.