IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art.  l  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in  particolare  1'   art.   7,
concernente l'autonomia organizzativa della presidenza; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dirette   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2002, recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», come da ultimo modificato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2009; 
  Visto, in particolare, l'art. 24 del citato decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, concernente le  competenze
dell'ufficio del segretario generale; 
  Ritenuto di modificare, senza  oneri  aggiuntivi,  l'organizzazione
dell'ufficio del segretario generale, prevedendo la trasformazione di
una  posizione  dirigenziale  di  seconda  fascia  con   compiti   di
consulenza, studio e ricerca in un servizio  al  fine  di  potenziare
l'attivita' della biblioteca chigiana; 
  Ritenuto  altresi'  di  rivedere  le  competenze  dell'ufficio  del
segretario generale e dell'ufficio studi e rapporti istituzionali; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  23
               luglio 2002 e successive modificazioni 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  23  luglio
2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 5, comma 5, al  secondo  periodo  le  parole  «dodici
ulteriori unita'» sono sostituite con  le  parole  «undici  ulteriori
unita'» e al terzo periodo le parole «dodici unita'» sono  sostituite
con le parole «undici unita'»; 
    b) all'art. 24, comma  1,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c) assicura la gestione e la valorizzazione  della  biblioteca
chigiana,  curando  l'aggiornamento  del  patrimonio  librario  nelle
materie giuridiche, socio-politiche  ed  economiche  funzionale  alle
attivita'  istituzionali   della   Presidenza   del   Consiglio   dei
Ministri;»; 
    c) all'art. 24, comma  1,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «g) assiste il segretario generale negli  adempimenti  connessi
alla sicurezza interna ed al segreto di Stato,  in  attuazione  della
legge 3 agosto 2007, n. 124;»; 
    d) all'art. 24, comma 1,  dopo  la  lettera  l)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «1-bis) cura le  attivita'  redazionali  del  sito  intranet  e
promuove  iniziative  per  il   miglioramento   della   comunicazione
interna»; 
    e) all'art. 24, comma 3, dopo le parole «Segreteria speciale»  e'
inserita la parola «principale»; 
    f) all'art. 24, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Nell'ambito  dell'ufficio  opera,  a  livello  dirigenziale
generale e in raccordo funzionale con il capo dell'ufficio, l'ufficio
studi e rapporti istituzionali articolato in non piu' di tre servizi.
Tale ufficio assiste il segretario generale nello  svolgimento  delle
funzioni istituzionali di supporto al  Presidente  del  Consiglio  in
materia di rapporti tra governo e confessioni religiose,  nonche'  in
materie di particolare impatto  strategico  anche  sotto  il  profilo
etico e umanitario. Svolge inoltre  compiti  di  studio  al  fine  di
assistere il segretario generale nello svolgimento delle sue funzioni
istituzionali, ivi compresi i  profili  di  carattere  economico,  in
ambito  internazionale  e  comunitario  in  raccordo  con  le   altre
strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cura  altresi'
gli  adempimenti   relativi   ai   rapporti   con   le   magistrature
amministrativa e contabile e con l'avvocatura dello Stato.»; 
    g) all'art. 24, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. L'ufficio si articola in non  piu'  di  sei  servizi  e  si
avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio  e  ricerca,
con  incarico  di  livello  dirigenziale  generale,  nell'ambito  del
contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonche' di esperti  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo.».