IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della Legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 8, comma 1, del  sopracitato  decreto  legislativo  17
marzo  1995,  n.  194,  concernente  «Autorizzazioni  provvisorie   o
eccezionali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Vista la domanda presentata in data 27  luglio  2006  e  successive
integrazioni di cui l'ultima del 22 maggio 2009 dall'Impresa Syngenta
Crop Protection Spa, con sede legale in Milano,  Via  Gallarate  139,
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato Affirm 095 SG contenente  la  sostanza  attiva  emamectina
benzoato; 
  Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 15
ottobre 2007 «che riconosce in linea di massima  la  conformita'  del
fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale
inserimento della sostanza attiva emamectina benzoato nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitario; 
  Viste le note  con  le  quali  alcune  associazioni  di  produttori
ortofrutticoli hanno segnalato l'esigenza di poter disporre di  nuove
sostanze attive ad azione  insetticida  per  la  lotta  contro  Cydia
pomonella di melo e  pero  ed  hanno  richiesto  l'attivazione  della
procedura  d'urgenza  ai  fini   dell'autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario in  questione,  a  base  della  sostanza  attiva  nuova
emamectina benzoato ritenuta efficace per le necessita' segnalate; 
  Visto il parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali del 5 novembre 2008 favorevole alla procedura d'urgenza  ai
fini dell'autorizzazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari,
tra  cui  il  prodotto  fitosanitario  in  questione,   relativamente
all'impiego sulle colture  melo  e  pero  nella  lotta  contro  Cydia
pomonella; 
  Visto il parere non favorevole espresso in data 9 giugno 2009 dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto  legislativo 17
marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione  provvisoria  per  un
periodo di tre anni del  prodotto  fitosanitario  in  questione,  con
richiesta  di  presentazione  di  ulteriore  documentazione  ritenuta
necessaria per l' iter di registrazione; 
  Vista la ulteriore documentazione presentata dall'impresa  medesima
in risposta alla richiesta dell'Ufficio del 14 agosto 2009; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 5 novembre  2009  dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 deldecreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione  provvisoria  per  un
periodo di tre anni del prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 16 dicembre 2009  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2009 da cui risulta che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed
ha comunicato di voler  variare  la  denominazione  del  prodotto  in
Affirm; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre
anni l'Impresa Syngenta  Crop  Protection  Spa  con  sede  legale  in
Milano, via Gallarate n. 139, e' autorizzata in  via  provvisoria  ad
immettere in commercio il prodotto  fitosanitario  denominato  AFFIRM
con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate   nell'etichetta
allegata al presente decreto. 
  L'autorizzazione e' subordinata all'esito della  valutazione  della
Commissione  europea  circa  l'inserimento  della   sostanza   attiva
emamectina in allegato I della direttiva 91/414/CEE. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 10-20-50-100-250,  kg
1-5-10. 
  Il  prodotto  in   questione   e': preparato   nello   stabilimento
dell'Impresa STI Solfotecnica Italiana Spa,  in  Torricelli-Cotignola
(Ravenna); importato  in  confezioni  pronte  per   l'impiego   dagli
stabilimenti delle Imprese  estere:  Gowan  Milling  in  Yuma  (USA),
Syngenta    Crop     Protection     Monthey     SA     in     Monthey
(Svizzera); confezionato nello stabilimento dell'Impresa SIPCAM  Spa,
in Salerano sul Lambro (Lodi). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13389. 
  E' approvata  quale   parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 gennaio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello