IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualita' Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il decreto 2 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 15 luglio 2008 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Peperone di Pontecorvo» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta; Visto l'art. 10, del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; Considerato che la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Peperone di Pontecorvo» con decreto 2 luglio 2008 e' decaduta ai sensi dell'art. 10, comma 4 del citato decreto 21 maggio 2007; Considerato che con istanza del 14 gennaio 2010 l'Associazione produttori Peperone di Pontecorvo, con sede in Pontecorvo (Frosinone), via S. Grimoaldo s.n., ha chiesto nuovamente la protezione a titolo transitorio della denominazione «Peperone di Pontecorvo», ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Vista la nota del 23 ottobre 2009 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Peperone di Pontecorvo» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento dell'istanza avanzata dall'Associazione produttori Peperone di Pontecorvo, con sede in Pontecorvo (Frosinone), via S. Grimoaldo s.n., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Peperone di Pontecorvo», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo http://www.politicheagricole.gov.it; Decreta: Art. 1 E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Peperone di Pontecorvo».