IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.   726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visti l'art. 18, comma 1, lettera a) e  l'art.  19,  comma  1,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, nella  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008,  n.  203  e
successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto l'art. 7-ter  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009,  n.  33,  e
successive integrazioni; 
  Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3 e  4,  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  3  agosto
2009, n. 102; 
  Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009; 
  Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le  regioni  e
le province autonome  «Interventi  di  sostegno  al  reddito  e  alle
competenze»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Lavoratori utilizzabili nei progetti di formazione 
                         o riqualificazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1,  del  decreto-legge  n.  78/2009,
convertito, con  modificazioni,  nella  legge  n.  102/2009,  in  via
sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i datori di lavoro  che  hanno
in atto  sospensioni  dal  lavoro  possono  utilizzare  i  lavoratori
sospesi, percettori di sostegno al reddito, in  progetti  volti  alla
formazione  o  alla  riqualificazione  professionale,   che   possono
includere  attivita'  produttiva   di   beni   o   servizi   connessa
all'apprendimento. 
  2.  Possono  essere  utilizzati  nei  progetti  di  cui  al   comma
precedente i seguenti lavoratori: 
    a) lavoratori sospesi in cassa  integrazione  guadagni  ordinaria
(CIGO) ai sensi della legge n. 164/1975; 
    b)   lavoratori   sospesi   in   cassa   integrazione    guadagni
straordinaria (CIGS) ai sensi della legge n. 223/1991; 
    c) lavoratori sospesi  a  seguito  di  stipula  di  contratti  di
solidarieta' ai sensi dell'art.  1  del  decreto-legge  n.  726/1984,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984; 
    d)  lavoratori  sospesi  destinatari  della  cassa   integrazione
guadagni in deroga; 
    e) lavoratori  sospesi  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  1,  del
decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.