IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; 
  Visto l'art. 650 del codice penale; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  sulla  disciplina  igienica
della produzione e della vendita delle sostanze  alimentari  e  delle
bevande; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni; 
  Vista la  legge  13  novembre  2009,  n.  172,  che  istituisce  il
Ministero della salute; 
  Visto il regolamento (CE) 178/2002 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce i principi e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) 852/2004 del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) 853/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di  igiene  per
gli alimenti di origine animale; 
  Visto il regolamento (CE) 882/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativo ai controlli  ufficiali  intesi  a  verificare  la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e  alimenti  e  alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il regolamento (CE) 1333/2008 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  27  febbraio  1996,  n.
209, e successive  modificazioni,  concernente  la  disciplina  degli
additivi  alimentari  consentiti  nella   preparazione   e   per   la
conservazione delle sostanze alimentari; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione
della direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel
medesimo settore; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e  successive
modificazioni, concernente l'etichettatura,  la  presentazione  e  la
pubblicita' dei prodotti alimentari; 
  Visto, in particolare, il decreto  legislativo  n.  114  del  2006,
concernente l'attuazione delle direttive 2003/89/CE e  2005/63/CE  in
materia di  indicazione  degli  ingredienti  contenuti  nei  prodotti
alimentari; 
  Visto l'ordinanza del Ministro  della  salute  recante:  «Requisiti
igienico-sanitari per il commercio dei prodotti  alimentari  su  aree
pubbliche» del 3 aprile 2002; 
  Visto il decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  concernente
l'attuazione dell'art. 1 della legge n. 123 del 2007  in  materia  di
tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Considerato che l'Autorita'  sanitaria,  nell'ambito  di  controlli
effettuati nel settore della ristorazione ha accertato la presenza  e
l'utilizzazione di additivi e miscele di additivi etichettati in modo
non conforme alla normativa vigente in materia e, comunque,  in  modo
tale da poter costituire un rischio per la salute pubblica; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 9 giugno prot. n. ISS 29577/SVSA-AL.222.; 
  Considerato  che  l'impiego  degli  additivi  alimentari  non  deve
indurre in errore i consumatori; 
  Considerato, in particolare, che  l'assenza  delle  istruzioni  per
l'uso  sull'etichetta  degli  additivi,  delle  miscele  di  additivi
alimentari e ingredienti impiegati nella ristorazione puo' comportare
un rischio per i consumatori con esigenze dietetiche particolari; 
  Considerato che l'impiego degli additivi alimentari deve presentare
vantaggi e benefici per i consumatori; 
  Considerato che i richiamati motivi di urgenza  non  consentono  la
preventiva  notifica  alla  Commissione  dell'Unione  europea   della
presente norma, ai sensi della direttiva 98/34/CE  e  in  particolare
l'art. 9, paragrafo 7; 
  Ritenuto necessario introdurre  disposizioni  urgenti  nel  settore
della  ristorazione  con  particolare  riguardo  alla  detenzione   e
all'impiego di additivi e miscele di additivi alimentari; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A chiunque operi nel settore della ristorazione e' fatto divieto
di detenere e di impiegare additivi e miscele di additivi  alimentari
per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di
impiego, fatto salvo l'impiego di edulcoranti, a condizione  che  sia
garantita la corretta informazione. 
  2. L'impiego, da parte degli  operatori  di  cui  al  comma  1,  di
additivi alimentari e loro miscele, per i quali la normativa  vigente
non  ha  stabilito  campi  e  dosi  massime,  e'  assoggettato   alle
disposizioni dell'art. 5 del regolamento  (CE)  n.  852/2004  nonche'
all'obbligo di informazione del consumatore. 
  3. A chiunque operi nel settore della ristorazione e' fatto divieto
di detenere e di impiegare sostanze in  forma  gassosa  ad  eccezione
degli additivi alimentari di cui al comma 2, fermo restando le  norme
vigenti in materia di tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro.