IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto l'art. 650 del codice penale; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, che istituisce il Ministero della salute; Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il regolamento (CE) 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari; Visto il decreto del Ministro della salute 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Visto, in particolare, il decreto legislativo n. 114 del 2006, concernente l'attuazione delle direttive 2003/89/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari; Visto l'ordinanza del Ministro della salute recante: «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche» del 3 aprile 2002; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente l'attuazione dell'art. 1 della legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni; Considerato che l'Autorita' sanitaria, nell'ambito di controlli effettuati nel settore della ristorazione ha accertato la presenza e l'utilizzazione di additivi e miscele di additivi etichettati in modo non conforme alla normativa vigente in materia e, comunque, in modo tale da poter costituire un rischio per la salute pubblica; Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', espresso nella seduta del 9 giugno prot. n. ISS 29577/SVSA-AL.222.; Considerato che l'impiego degli additivi alimentari non deve indurre in errore i consumatori; Considerato, in particolare, che l'assenza delle istruzioni per l'uso sull'etichetta degli additivi, delle miscele di additivi alimentari e ingredienti impiegati nella ristorazione puo' comportare un rischio per i consumatori con esigenze dietetiche particolari; Considerato che l'impiego degli additivi alimentari deve presentare vantaggi e benefici per i consumatori; Considerato che i richiamati motivi di urgenza non consentono la preventiva notifica alla Commissione dell'Unione europea della presente norma, ai sensi della direttiva 98/34/CE e in particolare l'art. 9, paragrafo 7; Ritenuto necessario introdurre disposizioni urgenti nel settore della ristorazione con particolare riguardo alla detenzione e all'impiego di additivi e miscele di additivi alimentari; Ordina: Art. 1 1. A chiunque operi nel settore della ristorazione e' fatto divieto di detenere e di impiegare additivi e miscele di additivi alimentari per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di impiego, fatto salvo l'impiego di edulcoranti, a condizione che sia garantita la corretta informazione. 2. L'impiego, da parte degli operatori di cui al comma 1, di additivi alimentari e loro miscele, per i quali la normativa vigente non ha stabilito campi e dosi massime, e' assoggettato alle disposizioni dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 nonche' all'obbligo di informazione del consumatore. 3. A chiunque operi nel settore della ristorazione e' fatto divieto di detenere e di impiegare sostanze in forma gassosa ad eccezione degli additivi alimentari di cui al comma 2, fermo restando le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.