IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista l'istanza, in data 17 novembre 2007, con  la  quale  il  sig.
Shaheen Wisam, nato a Baghdad (Iraq)  l'8  dicembre  1976,  cittadino
iracheno,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del   titolo   denominato
«M.B.Ch.B», conseguito in data 30 giugno 2000 presso la  facolta'  di
medicina dell'Universita' di Baghdad (Iraq), ai  fini  dell'esercizio
in Italia della professione di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  recante:
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero»   e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la  legge  30  luglio
2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre 2004, n. 334; 
  Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed,  in
particolare,  il  comma  7  dell'art.   50,   che   disciplinano   il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte  dei
cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio  e
di  formazione  professionale,  complementari  dei  predetti   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
ai  fini  dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento   di
attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella  riunione
del 30 settembre 2008, ha ritenuto di  applicare  al  richiedente  la
misura compensativa ai sensi di  quanto  disposto  dall'art.  23  del
citato decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto l'esito della misura compensativa effettuata in data 8  e  15
ottobre 2009, ai  sensi  dell'art.  23  del  decreto  legislativo  n.
206/2007, a seguito della quale il sig. Shaheen  Wisam  e'  risultato
idoneo; 
  Rilevato che, da quanto risulta dalla documentazione agli atti,  il
titolo oggetto del riconoscimento e' stato conseguito, in  Iraq,  dal
sig. Wisam Mohammed Hassan Shaheen; 
  Rilevato altresi' che, da quanto risulta  da  altra  documentazione
agli atti, le generalita' dell'interessato risultano essere:  Shaheen
Wisam M.; 
  Vista la dichiarazione consolare, rilasciata  in  data  10  ottobre
2008 dall'Ambasciata della Repubblica dell'Iraq in Italia, attestante
che il sig. Wisam Mohammed Hassan (nome) Shaheen (cognome) e il  sig.
Wisam M.  (nome)  Shaheen  (cognome)  si  identificano  nella  stessa
persona fisica le cui esatte generalita' sono: Wisam  (nome)  Shaheen
(cognome), nato a Baghdad (Iraq) l'8 dicembre 1976; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di medico-chirurgo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo  denominato
«M.B.Ch.B», conseguito in data 30 giugno 2000 presso la  facolta'  di
medicina dell'Universita' di Baghdad (Iraq), dal sig. Wisam  Mohammed
Hassan  Shaheen,  nato  a  Baghdad  (Iraq)  l'8  dicembre  1976,   e'
riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio  in  Italia  della
professione di medico-chirurgo. 
  2. Il dott. Shaheen Wisam e' autorizzato ad esercitare in Italia la
professione di  medico-chirurgo,  previa  iscrizione  all'Ordine  dei
medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte
dell'Ordine stesso della conoscenza della  lingua  italiana  e  delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia. 
  3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto,  e'  consentito  esclusivamente  nell'ambito  delle
quote  stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche  e  per  il
periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta
di soggiorno. 
  4. Il presente decreto,  ai  sensi  dell'art.  50,  comma-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 gennaio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi