Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164; 
    Esaminata la domanda presentata dall'ente tutela Vini di Romagna,
intesa ad ottenere la modifica del  disciplinare  di  produzione  dei
vini  a  denominazione  di  origine   controllata   «Romagna   Albana
Spumante»; 
    Visto  il  parere  favorevole  della   Regione   Emilia   Romagna
sull'istanza di cui sopra; 
    Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre  2009,  presente
il funzionario della Regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo
accoglimento,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del   relativo
decreto ministeriale,  la  proposta  di  disciplinare  di  produzione
secondo il testo annesso al presente parere. 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini , via XX Settembre  n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata  proposta  di  disciplinare  di
produzione.