IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive  modifiche  ed
integrazioni, e, in particolare, gli articoli: 
    11, comma  1,  che,  tra  le  strutture  operative  del  Servizio
nazionale della  protezione  civile  include  anche  la  Croce  rossa
italiana e le organizzazioni di volontariato (lettere «g» ed «i»); 
    18, comma  3,  lettera  a),  che  stabilisce  che,  con  apposito
regolamento, vengano stabilite le procedure per la  concessione  alle
organizzazioni di contributi per il potenziamento delle  attrezzature
ed il miglioramento della preparazione tecnica; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 novembre 2001,  n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  2001,
n.  194,  recante  «Regolamento  recante   nuova   disciplina   della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di
protezione civile», con il quale si e' provveduto a  dare  attuazione
al richiamato art. 18 della legge n. 225/1992, e, in particolare, gli
articoli: 
    2, che prevede: 
      al comma 1 che alle  organizzazioni  di  volontariato  iscritte
nell'elenco nazionale di  cui  all'art.  1,  comma  3,  del  medesimo
regolamento possono essere concessi contributi per  il  potenziamento
delle  attrezzature  e  dei  mezzi,  per   il   miglioramento   della
preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini; 
      al comma 2 che per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi
si intende il raggiungimento di un livello di dotazione  di  apparati
strumentali piu' elevato rispetto a quello  di  cui  l'organizzazione
dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni gia' acquisite,  sia
mediante acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature; 
      al comma 7 che i contributi siano erogati, di norma, in  misura
non  superiore  al  75%  del  fabbisogno  documentato,  e  che   tale
percentuale puo' essere aumentata oltre tale limite  in  presenza  di
determinate condizioni legate all'intensita' dei rischi  ovvero  alla
vigenza della dichiarazione dello stato di  emergenza  nei  territori
sede delle organizzazioni di volontariato interessate; 
    5, comma 1 che prevede che i criteri generali di ripartizione dei
contributi vengano definiti, coerentemente con i piani  di  emergenza
previsti dall'art. 107, comma  1,  lettera  f),  n.  2)  del  decreto
legislativo n. 112/1998, d'intesa con la Conferenza unificata di  cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e che restino in vigore
per un triennio (comma 1); 
    7, comma 1, che detta disposizioni  in  materia  di  accertamenti
volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle  attrezzature,  dei
mezzi e delle strutture in conformita' ai progetti finanziati; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile  2009,  adottato  ai  sensi  dell'art.   3,   comma   1,   del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dall'art. 1  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  286,  recante  la
dichiarazione  dell'eccezionale  rischio  di   compromissione   degli
interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno  interessato
la provincia dell'Aquila ed altri comuni  della  regione  Abruzzo  il
giorno 6 aprile 2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante la dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  in
ordine agli eventi sismici predetti; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797
del 30 luglio 2009, recante ulteriori disposizioni urgenti diretti  a
fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni di protezione civile e, in
particolare, l'art. 21 che stabilisce: 
    che in deroga a quanto previsto dai richiamati articoli 2,  commi
2 e 7, e 5, comma 1, del regolamento approvato  con  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  194/2001,  il  Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri
predispone  un  programma  straordinario  per   la   concessione   di
contributi  ai  sensi  dell'art.  2  del   medesimo   regolamento   e
finalizzato, in particolare, alla riparazione al  ripristino  o  alla
sostituzione  dei  mezzi  e  delle   attrezzature   impiegate   dalle
organizzazioni  nazionali  di  volontariato  di   protezione   civile
iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 3, del citato
regolamento, attivate dal  Dipartimento  in  occasione  degli  eventi
sismici   di   cui   trattasi,    nonche'    al    mantenimento    ed
all'implementazione  della  capacita'  operativa  in  relazione  alle
medesime tipologie di mezzi ed  attrezzature  e  che  puo'  prevedere
contributi fino al 90% del fabbisogno documentato,  entro  il  limite
complessivo di euro 5 milioni (comma 1); 
    che su tale programma il Dipartimento acquisisce il parere  della
Conferenza unificata e  provvede  all'esecuzione  degli  accertamenti
previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
194/2001 (comma 2); 
    che in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del  citato
regolamento il Dipartimento  e'  anche  autorizzato  a  concedere  un
contributo straordinario ai  sensi  dell'art.  2,  alla  Croce  rossa
italiana per  la  realizzazione  di  un  programma  finalizzato  alla
riparazione, al ripristino o alla  sostituzione  dei  mezzi  e  delle
attrezzature impiegate in  occasione  degli  eventi  sismici  di  cui
trattasi,  in  relazione  alle  medesime   tipologie   di   mezzi   e
attrezzature impiegate dalla  propria  componente  volontaria  e  che
saranno  prioritariamente  utilizzate  per  soddisfare  le   esigenze
operative dell'Ente nell'ambito delle attivita' di cui alla legge  n.
225/1992, con particolare riferimento agli  interventi  in  occasione
dei grandi eventi e degli eventi calamitosi di cui all'art. 2,  comma
1, lettera c), della predetta legge (comma 3); 
    che per la realizzazione del programma relativo alla Croce  rossa
italiana, che puo' prevedere anche il rimborso parziale  di  mezzi  o
attrezzature danneggiati al  punto  di  non  essere  convenientemente
ripristinabili, nel rispetto di specifiche procedure, sono  stanziati
euro 2 milioni (comma 4); 
    che a stabilire le procedure per la definizione dei programmi  di
cui sopra e per l'assegnazione, la liquidazione e la  rendicontazione
dei relativi contributi, oltre che per  l'effettuazione  di  appositi
controlli, anche in  corso  d'opera,  sull'attuazione  dei  programmi
degli interventi, provvede il capo del Dipartimento della  protezione
civile con proprio provvedimento; 
  Ritenuto di procedere  alla  definizione  delle  procedure  di  cui
sopra, secondo i seguenti criteri generali: 
    a) finalizzazione del programma previsto dall'art. 21,  comma  1,
al consolidamento ed all'implementazione della capacita' di  risposta
operativa del sistema del  volontariato  di  protezione  civile,  con
riferimento alle maxi-emergenze nell'ambito degli eventi  di  rilievo
nazionale; 
    b)  integrazione  delle  strutture  operative  e  logistiche  che
beneficeranno dei contributi di cui  al  presente  provvedimento  con
riferimento   agli   standard   di   articolazione   strutturale    e
dimensionamento delle strutture di  assistenza  alla  popolazione  in
condizioni  di  emergenza  e  contenuti  nel   documento   denominato
«Progetto "Colonna mobile nazionale delle regioni"», approvato  dalla
Commissione protezione civile della Conferenza dei  Presidenti  delle
regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  dal
Dipartimento della protezione civile; 
    c) fissazione di un tetto massimo di  importo  dei  finanziamenti
concedibili, quantificato in euro 500.000,00, pari al 90%  del  costo
di realizzazione della proposta, prevedendo che, qualora  al  termine
dell'istruttoria sulle  domande  pervenute,  non  risulti  utilizzato
l'intero plafond disponibile, si possa procedere ad  un  innalzamento
di tale tetto massimo fino al doppio, a condizione che l'integrazione
sia connessa a lotti funzionali autonomi integrabili con la  proposta
originariamente  finanziata;  in  applicazione  di  quanto   previsto
dall'art.  2,  comma   7   del   regolamento,   la   percentuale   di
cofinanziamento potra' essere elevata fino al 100%  per  progetti  di
particolare e specifico interesse del Dipartimento  della  protezione
civile e qualora l'organizzazione proponente attesti l'impossibilita'
a far fronte al cofinanziamento del 10% dell'importo; 
    d) previsione di un'articolazione  delle  erogazioni  finanziarie
che   risulti   compatibile   con   le   peculiari   esigenze   delle
organizzazioni di volontariato, garantendo la  massima  efficacia  ed
efficienza nella realizzazione delle proposte finanziate; 
    e) raggruppamento delle proposte nell'ambito delle  seguenti  due
macro-aree di attivita': 
      e.1  progetti  finalizzati  all'assistenza   alla   popolazione
mediante la predisposizione e gestione di strutture  di  soccorso  ed
accoglienza dotate dei necessari servizi di logistica generale; 
      e.2  progetti  finalizzati  all'organizzazione  di   specifiche
funzioni nonche' alla gestione  di  specifici  servizi  di  rilevanza
strategica  nell'ambito  di  un  evento  di  emergenza   di   rilievo
nazionale; 
    f) definizione di una apposita modulistica per  la  presentazione
delle proposte e  di  una  procedura  istruttoria  che  valorizzi  il
confronto dialettico tra il Dipartimento ed  i  soggetti  proponenti,
nell'ottica di perseguire  la  massima  utilita'  operativa  mediante
l'evoluzione condivisa delle proposte  originarie,  in  un'ottica  di
ottimizzazione  delle  risorse,  di  economicita'  gestionale  e   di
valorizzazione delle sinergie tra le diverse componenti  del  sistema
nazionale di protezione civile; 
    g)  valutazione  delle  proposte  sulla  base  di   criteri   che
valorizzino  adeguatamente  gli  aspetti  operativi   e   di   rapida
realizzabilita'; 
    h) fissazione di un termine per la presentazione delle proposte e
per la definizione del programma degli interventi; 
    i) attivazione delle procedure di verifica e controllo  in  corso
d'opera per la realizzazione delle proposte finanziate; 
    j)  individuazione  di  idonee  modalita'  di   svolgimento   dei
necessari   controlli   in   materia   amministrativo-contabile   che
prevedano, tra l'altro,  in  presenza  di  adeguate  motivazioni,  la
possibilita' di riconoscere la parziale realizzazione delle  proposte
approvate  e  di  procedere,  conseguentemente,   alla   liquidazione
parziale del contributo originariamente concesso; 
  Ravvisata  l'opportunita'  di  procedere   alla   definizione   del
programma di cui al comma 3 e relativo alla Croce rossa italiana  nel
rispetto dei criteri individuati alle lettere e), g), h), i) e j) del
precedente paragrafo; 
  Ritenuto di precisare che in accordo con quanto previsto  dall'art.
21, comma 1 potranno essere ammessi  a  contributo  esclusivamente  i
progetti presentati da organizzazioni nazionali iscritte  nell'elenco
nazionale  e  che,  pertanto,   relativamente   alle   organizzazioni
articolate localmente  sul  territorio  potranno  presentare  domanda
esclusivamente le strutture nazionali centrali  delle  organizzazioni
medesime; 
  Considerati gli esiti delle riunioni tecniche  in  occasione  delle
quali le linee generali del presente decreto sono  state  illustrate,
rispettivamente, alla  Consulta  delle  organizzazioni  nazionali  di
volontariato, istituita con il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri del 25 gennaio 2008 ed al Commissario della Croce  rossa
italiana; 
  Dato  atto  che  il  programma   straordinario   degli   interventi
finanziati in attuazione  dell'art.  21  dell'O.P.C.M.  n.  3797/2009
verra' sottoposto alla Conferenza unificata  per  l'acquisizione  del
prescritto parere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  In  attuazione  dell'art.  21,  comma  1,  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009,  al
fine di ricostituire tempestivamente ed implementare la capacita'  di
risposta  del  sistema  nazionale   della   protezione   civile,   in
considerazione dell'intensivo impiego  di  attrezzature  e  materiali
derivante   dall'eccezionale   sforzo   compiuto   per   fronteggiare
l'emergenza sismica in Abruzzo, il Dipartimento  elabora,  anche  per
stralci successivi, un programma per  la  concessione  di  contributi
straordinari  alle  organizzazioni  nazionali  del  volontariato   di
protezione civile, iscritte nell'elenco nazionale di cui  all'art.  1
del  Regolamento  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 194/2001 (di seguito «Regolamento»). 
  2. I contributi saranno destinati alla riparazione o al  ripristino
della piena funzionalita', anche  di  carattere  migliorativo,  delle
attrezzature e dei mezzi impiegati dalle organizzazioni nazionali del
volontariato di protezione civile, individuate  ai  sensi  di  quanto
previsto all'art.  2,  ovvero  all'implementazione  delle  rispettive
dotazioni mediante l'acquisizione di attrezzature o mezzi nuovi.