IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli: 11, comma 1, che, tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile include anche la Croce rossa italiana e le organizzazioni di volontariato (lettere «g» ed «i»); 18, comma 3, lettera a), che stabilisce che, con apposito regolamento, vengano stabilite le procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 novembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile», con il quale si e' provveduto a dare attuazione al richiamato art. 18 della legge n. 225/1992, e, in particolare, gli articoli: 2, che prevede: al comma 1 che alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo regolamento possono essere concessi contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini; al comma 2 che per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali piu' elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni gia' acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature; al comma 7 che i contributi siano erogati, di norma, in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato, e che tale percentuale puo' essere aumentata oltre tale limite in presenza di determinate condizioni legate all'intensita' dei rischi ovvero alla vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza nei territori sede delle organizzazioni di volontariato interessate; 5, comma 1 che prevede che i criteri generali di ripartizione dei contributi vengano definiti, coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'art. 107, comma 1, lettera f), n. 2) del decreto legislativo n. 112/1998, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e che restino in vigore per un triennio (comma 1); 7, comma 1, che detta disposizioni in materia di accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformita' ai progetti finanziati; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, recante ulteriori disposizioni urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni di protezione civile e, in particolare, l'art. 21 che stabilisce: che in deroga a quanto previsto dai richiamati articoli 2, commi 2 e 7, e 5, comma 1, del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un programma straordinario per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2 del medesimo regolamento e finalizzato, in particolare, alla riparazione al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate dalle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 3, del citato regolamento, attivate dal Dipartimento in occasione degli eventi sismici di cui trattasi, nonche' al mantenimento ed all'implementazione della capacita' operativa in relazione alle medesime tipologie di mezzi ed attrezzature e che puo' prevedere contributi fino al 90% del fabbisogno documentato, entro il limite complessivo di euro 5 milioni (comma 1); che su tale programma il Dipartimento acquisisce il parere della Conferenza unificata e provvede all'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 (comma 2); che in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del citato regolamento il Dipartimento e' anche autorizzato a concedere un contributo straordinario ai sensi dell'art. 2, alla Croce rossa italiana per la realizzazione di un programma finalizzato alla riparazione, al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate in occasione degli eventi sismici di cui trattasi, in relazione alle medesime tipologie di mezzi e attrezzature impiegate dalla propria componente volontaria e che saranno prioritariamente utilizzate per soddisfare le esigenze operative dell'Ente nell'ambito delle attivita' di cui alla legge n. 225/1992, con particolare riferimento agli interventi in occasione dei grandi eventi e degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della predetta legge (comma 3); che per la realizzazione del programma relativo alla Croce rossa italiana, che puo' prevedere anche il rimborso parziale di mezzi o attrezzature danneggiati al punto di non essere convenientemente ripristinabili, nel rispetto di specifiche procedure, sono stanziati euro 2 milioni (comma 4); che a stabilire le procedure per la definizione dei programmi di cui sopra e per l'assegnazione, la liquidazione e la rendicontazione dei relativi contributi, oltre che per l'effettuazione di appositi controlli, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei programmi degli interventi, provvede il capo del Dipartimento della protezione civile con proprio provvedimento; Ritenuto di procedere alla definizione delle procedure di cui sopra, secondo i seguenti criteri generali: a) finalizzazione del programma previsto dall'art. 21, comma 1, al consolidamento ed all'implementazione della capacita' di risposta operativa del sistema del volontariato di protezione civile, con riferimento alle maxi-emergenze nell'ambito degli eventi di rilievo nazionale; b) integrazione delle strutture operative e logistiche che beneficeranno dei contributi di cui al presente provvedimento con riferimento agli standard di articolazione strutturale e dimensionamento delle strutture di assistenza alla popolazione in condizioni di emergenza e contenuti nel documento denominato «Progetto "Colonna mobile nazionale delle regioni"», approvato dalla Commissione protezione civile della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Dipartimento della protezione civile; c) fissazione di un tetto massimo di importo dei finanziamenti concedibili, quantificato in euro 500.000,00, pari al 90% del costo di realizzazione della proposta, prevedendo che, qualora al termine dell'istruttoria sulle domande pervenute, non risulti utilizzato l'intero plafond disponibile, si possa procedere ad un innalzamento di tale tetto massimo fino al doppio, a condizione che l'integrazione sia connessa a lotti funzionali autonomi integrabili con la proposta originariamente finanziata; in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 7 del regolamento, la percentuale di cofinanziamento potra' essere elevata fino al 100% per progetti di particolare e specifico interesse del Dipartimento della protezione civile e qualora l'organizzazione proponente attesti l'impossibilita' a far fronte al cofinanziamento del 10% dell'importo; d) previsione di un'articolazione delle erogazioni finanziarie che risulti compatibile con le peculiari esigenze delle organizzazioni di volontariato, garantendo la massima efficacia ed efficienza nella realizzazione delle proposte finanziate; e) raggruppamento delle proposte nell'ambito delle seguenti due macro-aree di attivita': e.1 progetti finalizzati all'assistenza alla popolazione mediante la predisposizione e gestione di strutture di soccorso ed accoglienza dotate dei necessari servizi di logistica generale; e.2 progetti finalizzati all'organizzazione di specifiche funzioni nonche' alla gestione di specifici servizi di rilevanza strategica nell'ambito di un evento di emergenza di rilievo nazionale; f) definizione di una apposita modulistica per la presentazione delle proposte e di una procedura istruttoria che valorizzi il confronto dialettico tra il Dipartimento ed i soggetti proponenti, nell'ottica di perseguire la massima utilita' operativa mediante l'evoluzione condivisa delle proposte originarie, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, di economicita' gestionale e di valorizzazione delle sinergie tra le diverse componenti del sistema nazionale di protezione civile; g) valutazione delle proposte sulla base di criteri che valorizzino adeguatamente gli aspetti operativi e di rapida realizzabilita'; h) fissazione di un termine per la presentazione delle proposte e per la definizione del programma degli interventi; i) attivazione delle procedure di verifica e controllo in corso d'opera per la realizzazione delle proposte finanziate; j) individuazione di idonee modalita' di svolgimento dei necessari controlli in materia amministrativo-contabile che prevedano, tra l'altro, in presenza di adeguate motivazioni, la possibilita' di riconoscere la parziale realizzazione delle proposte approvate e di procedere, conseguentemente, alla liquidazione parziale del contributo originariamente concesso; Ravvisata l'opportunita' di procedere alla definizione del programma di cui al comma 3 e relativo alla Croce rossa italiana nel rispetto dei criteri individuati alle lettere e), g), h), i) e j) del precedente paragrafo; Ritenuto di precisare che in accordo con quanto previsto dall'art. 21, comma 1 potranno essere ammessi a contributo esclusivamente i progetti presentati da organizzazioni nazionali iscritte nell'elenco nazionale e che, pertanto, relativamente alle organizzazioni articolate localmente sul territorio potranno presentare domanda esclusivamente le strutture nazionali centrali delle organizzazioni medesime; Considerati gli esiti delle riunioni tecniche in occasione delle quali le linee generali del presente decreto sono state illustrate, rispettivamente, alla Consulta delle organizzazioni nazionali di volontariato, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 ed al Commissario della Croce rossa italiana; Dato atto che il programma straordinario degli interventi finanziati in attuazione dell'art. 21 dell'O.P.C.M. n. 3797/2009 verra' sottoposto alla Conferenza unificata per l'acquisizione del prescritto parere; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. In attuazione dell'art. 21, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, al fine di ricostituire tempestivamente ed implementare la capacita' di risposta del sistema nazionale della protezione civile, in considerazione dell'intensivo impiego di attrezzature e materiali derivante dall'eccezionale sforzo compiuto per fronteggiare l'emergenza sismica in Abruzzo, il Dipartimento elabora, anche per stralci successivi, un programma per la concessione di contributi straordinari alle organizzazioni nazionali del volontariato di protezione civile, iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 (di seguito «Regolamento»). 2. I contributi saranno destinati alla riparazione o al ripristino della piena funzionalita', anche di carattere migliorativo, delle attrezzature e dei mezzi impiegati dalle organizzazioni nazionali del volontariato di protezione civile, individuate ai sensi di quanto previsto all'art. 2, ovvero all'implementazione delle rispettive dotazioni mediante l'acquisizione di attrezzature o mezzi nuovi.