IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo  dell'economia  e  l'incremento   dell'occupazione   e,   in
particolare,  le  disposizioni  del  cap.  VI  relativo  al   credito
all'artigianato, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685,  nel  quale,  tra
l'altro, si dispone che i limiti e le modalita'  per  la  concessione
del contributo sul pagamento degli  interessi  sono  determinati  con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio; 
  Visto  l'art.  19,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
  La maggiorazione forfettaria da riconoscere  alle  banche  per  gli
oneri connessi alle operazioni di credito  agevolato  previste  dalle
leggi citate in premessa e' fissata  per  l'anno  2010  nella  misura
dello 0,93 per cento, per le operazioni di  durata  fino  a  diciotto
mesi e nella misura dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata
oltre diciotto mesi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 febbraio 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti