IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista  la  Direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio del 7 settembre  2005,  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali  cosi'  come  modificata  dalla   direttiva
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della Direttiva 2005/36/CE; 
  Visti, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328 concernente  «modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989,  n.  56,  cosi'  come
modificato dalla legge 28 febbraio  2008,  n.31  di  conversione  del
decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248; 
  Vista  l'istanza  del  24  luglio  2009,  corredata   da   relativa
documentazione, con la quale la sig.ra Emanuelli  Francesca,  nata  a
Milano il giorno 13 agosto 1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto
il  riconoscimento  del  titolo   di   «Practitioner   Psychologist»,
conferito il 2 luglio 2009 dall'Health Professions Council,  al  fine
dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologa; 
  Preso atto della decisione della Conferenza  dei  servizi,  di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, riunitasi
presso questo Ministero in data 17 dicembre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A  partire  dalla  data  del  presente  decreto,  il  titolo  di
«Practitioner Psychologist», conferito il 2 luglio  2009  dall'Health
Professions Council alla sig.ra Emanuelli Francesca, nata a Milano il
giorno 13 agosto 1976,  di  cittadinanza  italiana,  e'  riconosciuto
quale titolo abilitante all'esercizio dell'attivita' di psicologo  in
Italia; 
  2. La dott.ssa Emanuelli Francesca  e',  pertanto,  autorizzata  ad
esercitare in Italia la professione di Psicologo,  previa  iscrizione
all'albo  degli  Psicologi,  sez.  A   dell'Ordine   territorialmente
competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta
iscrizione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 gennaio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi