IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010; CONSIDERATO che, a seguito dei predetti fenomeni meteorologici, si sono verificati gravi eventi quali la tracimazione dei maggiori bacini lacuali, l'esondazione di fiumi e torrenti, forti mareggiate, frane e smottamenti conseguenti alla saturazione dei versanti, oltre che danni alla viabilita', alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati, con interruzione di pubblici servizi e collegamenti; CONSIDERATO che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; CONSIDERATO, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati; RITENUTO comunque necessario ed urgente porre in essere i primi interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate; VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2010; ACQUISITA l'intesa delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana; SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; DECRETA: Art. 1 1. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana sono nominati Commissari delegati, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. I Commissari delegati, previa individuazione delle province e dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori dagli stessi nominati che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attivita' per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione. 2. I Commissari delegati e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 3. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi resisi necessari per il superamento dell'emergenza, ed all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto, secondo modalita' definite dai Commissari delegati, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali interessati, deve contenere: a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma urgenza e gli emolumenti spettanti al personale appartenente alla pubblica amministrazione a fronte delle ore di lavoro straordinario effettivamente reso, come certificato dalle Prefetture per quanto concerne il personale prefettizio, le forze di polizia, ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dei rimborsi dovuti per l'impiego del volontariato e della croce rossa italiana nei termini di cui all'articolo 3; b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza ancora necessari, nonche' per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', ivi comprese quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonche' per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica; c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita'; d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili; e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale; f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalita' per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati. 4. Possono essere ricompresi nel programma ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. 5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Commissario delegato per la Regione Liguria, con le procedure e le deroghe di cui all'articolo 9 coordina tutte le amministrazioni ed i soggetti competenti per provvedere con ogni consentita urgenza alla pulizia, alla bonifica, al ripristino della funzionalita' idraulica dell'alveo e delle aree di competenza fluviale, nonche' alle opere ed agli impianti preposti alla messa in sicurezza del fiume Magra e suoi affluenti anche disponendo, ove del caso, la rimozione e la delocalizzazione di insediamenti, attraverso il razionale e coordinato impiego dei finanziamenti di cui dispongono le competenti amministrazioni pubbliche per le finalita' predette.