IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio  2010,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione
agli eccezionali eventi meteorologici che hanno  colpito  le  regioni
Emilia-Romagna, Liguria e Toscana  nell'ultima  decade  del  mese  di
dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010; 
  CONSIDERATO che, a seguito dei predetti fenomeni meteorologici,  si
sono verificati gravi  eventi  quali  la  tracimazione  dei  maggiori
bacini lacuali, l'esondazione di fiumi e torrenti, forti  mareggiate,
frane e smottamenti conseguenti alla saturazione dei versanti,  oltre
che  danni  alla  viabilita',  alle  infrastrutture  pubbliche  e  ad
immobili  privati,   con   interruzione   di   pubblici   servizi   e
collegamenti; 
  CONSIDERATO che la natura e la violenza degli eventi  meteorologici
hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale  delle
zone  colpite  e,  pertanto,  risulta  necessario   fronteggiare   la
situazione  determinatasi  mediante  l'utilizzo  di  mezzi  e  poteri
straordinari; 
  CONSIDERATO, inoltre, che i  fenomeni  meteorologici  in  argomento
hanno determinato una grave situazione di pericolo per  l'incolumita'
delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati; 
  RITENUTO comunque necessario ed urgente porre  in  essere  i  primi
interventi per favorire il ritorno alle normali  condizioni  di  vita
delle popolazioni interessate; 
  VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  17
febbraio 2010; 
  ACQUISITA l'intesa delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana; 
  SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              DECRETA: 
 
 
                               Art. 1 
 
  1. I Presidenti delle regioni  Emilia-Romagna,  Liguria  e  Toscana
sono nominati Commissari delegati, per  gli  ambiti  territoriali  di
rispettiva competenza, per il  superamento  dell'emergenza  derivante
dagli eventi di  cui  in  premessa.  I  Commissari  delegati,  previa
individuazione delle province e dei comuni danneggiati  dagli  eventi
calamitosi, provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori dagli
stessi nominati che agiscono sulla base di  specifiche  direttive  ed
indicazioni impartite, all'accertamento dei  danni,  all'adozione  di
tutte le necessarie  ed  urgenti  iniziative  volte  a  rimuovere  le
situazioni di rischio, ad  assicurare  la  indispensabile  assistenza
alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in
essere ogni utile attivita' per l'avvio, in termini di somma urgenza,
della messa in  sicurezza  delle  aree  colpite  e  degli  interventi
urgenti di prevenzione. 
  2. I Commissari delegati e i soggetti attuatori,  che  svolgono  le
loro funzioni a titolo  gratuito,  per  gli  adempimenti  di  propria
competenza si avvalgono, senza ulteriori oneri, della  collaborazione
delle  strutture   regionali,   degli   enti   territoriali   e   non
territoriali, nonche' delle amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato. 
  3. I Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori,
provvedono entro  quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione  della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli
interventi resisi necessari per  il  superamento  dell'emergenza,  ed
all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori  individuati
ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto, secondo
modalita' definite dai Commissari delegati, sulla base delle  risorse
finanziarie disponibili e con il  coinvolgimento  degli  enti  locali
interessati, deve contenere: 
  a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura  delle  spese
sostenute da parte delle Amministrazione  dei  territori  interessati
dagli eventi calamitosi nelle fasi  di  prima  emergenza  e  comunque
prima della pubblicazione della presente  ordinanza,  sulla  base  di
apposita  rendicontazione,  ivi  compresi  gli  interventi  di  somma
urgenza e gli emolumenti spettanti  al  personale  appartenente  alla
pubblica amministrazione a fronte delle ore di  lavoro  straordinario
effettivamente reso, come certificato  dalle  Prefetture  per  quanto
concerne il personale prefettizio, le forze di polizia, ed  il  corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e dei rimborsi dovuti  per  l'impiego
del volontariato e della croce rossa  italiana  nei  termini  di  cui
all'articolo 3; 
  b) la quantificazione del fabbisogno  per  il  finanziamento  degli
interventi di somma urgenza ancora necessari, nonche' per l'avvio dei
primi interventi urgenti necessari per  la  messa  in  sicurezza  dei
territori  interessati  mediante  il  ripristino  in  condizioni   di
sicurezza della viabilita', degli  impianti  e  delle  infrastrutture
pubbliche e di pubblica utilita', ivi comprese quelle di monitoraggio
e  sorveglianza  che  sono  stati   danneggiati,   nonche'   per   la
stabilizzazione  dei  versanti,  la   pulizia   e   la   manutenzione
straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle  opere  di  difesa
idraulica; 
  c)  la  quantificazione  del  fabbisogno  per  la  concessione  dei
contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei  familiari  la  cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in
tutto o in parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata  in  esecuzione  di
provvedimenti delle competenti autorita'; 
  d)  la  quantificazione  del  fabbisogno  per  la  concessione  dei
contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da
parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili; 
  e)  la  quantificazione  del  fabbisogno  per  la  concessione  dei
contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati
destinati ad abitazione principale; 
  f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove
depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d'intesa con
gli  enti  ordinariamente  competenti  le  modalita'  per   il   loro
successivo smaltimento in impianti autorizzati. 
  4. Possono essere  ricompresi  nel  programma  ed  attuati  con  le
procedure  e  deroghe  di  cui  alla  presente  ordinanza   ulteriori
interventi  urgenti  finanziati  dalla   Comunita'   europea,   dalle
amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o
societa' erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del
pericolo o alla prevenzione del rischio. 
  5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,  d'intesa  con
il Commissario delegato per la Regione Liguria, con le procedure e le
deroghe di cui all'articolo 9 coordina tutte le amministrazioni ed  i
soggetti competenti per provvedere con ogni consentita  urgenza  alla
pulizia, alla bonifica, al ripristino della  funzionalita'  idraulica
dell'alveo e delle aree di competenza fluviale, nonche' alle opere ed
agli impianti preposti alla messa in sicurezza del fiume Magra e suoi
affluenti  anche  disponendo,  ove  del  caso,  la  rimozione  e   la
delocalizzazione  di  insediamenti,   attraverso   il   razionale   e
coordinato impiego dei finanziamenti di cui dispongono le  competenti
amministrazioni pubbliche per le finalita' predette.