Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico  delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni  in
           relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009 
 
  1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le
attivita' di cui all'articolo 4, comma 2,  ((  del  decreto-legge  28
aprile 2009, )) n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6  aprile  2009,  a
decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello  stato  di
emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui  alle  ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate  per  superare  il
contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso  e
di assistenza  in  favore  delle  popolazioni  colpite  dai  medesimi
eventi, ad esclusione  degli  interventi  per  il  completamento  del
progetto  C.A.S.E.  e  dei  moduli  abitativi  provvisori   (MAP)   e
scolastici (MUSP).  ((  In  considerazione  di  quanto  previsto  dal
periodo  precedente  ed  allo  scopo   di   assicurare   la   massima
funzionalita' delle attivita' di monitoraggio del rischio sismico, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per  l'anno  2011  e  di  1
milione di euro a decorrere dall'anno 2013,  per  il  rifinanziamento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329,  della
legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1°  ottobre  2005,  n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.
244. Il Commissario delegato puo'  nominare  quali  sub-Commissari  i
sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
giugno 2009, n. 77, nonche' i presidenti delle province  interessate,
per  le  rispettive  competenze.  Per  tali  incarichi  non  spettano
rimborsi, compensi o indennita' di alcun genere. )) 
  2. Il Commissario  delegato  nominato  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  cessa  dall'incarico  il  31
gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario  delegato  -
Presidente della regione Abruzzo  ed  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze lo stato degli interventi  realizzati  e  in  corso  di
realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte
le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti  beneficiari
e la tipologia della  spesa,  nonche'  la  situazione  analitica  dei
debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni  assunti  per  il
superamento  dell'emergenza,   con   l'indicazione   della   relativa
scadenza,  ai  fini  del  successivo  subentro.  Con  ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma
1,  del  decreto-legge  n.  39   del   2009,   ((   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, )) vengono disciplinati il
passaggio  di  consegne,  il  trasferimento  delle  residue   risorse
finanziarie  e  le  modalita'  di  controllo  della  spesa   per   la
ricostruzione del territorio abruzzese. 
  (( 2-bis.  Ferma  la  previsione  di  cui  all'articolo  2-bis  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo e' tenuto a trasmettere
al  Parlamento  informative  sulle  spese  sostenute  nella  fase  di
emergenza. Le informative sono trasmesse entro novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e a conclusione dell'emergenza. 
  2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso  che  la
presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di  cui
alle medesime disposizioni e' dovuta limitatamente  a  quelli  per  i
quali le udienze processuali erano fissate  in  data  ricompresa  nel
periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, ad eccezione  dei
processi  tributari  di  primo  e   secondo   grado   e   di   quelli
amministrativi di primo grado gia' definiti. 
  2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-bis.  Le  ordinanze  di  cui
all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, limitatamente ai  territori  colpiti  dagli
eventi sismici di cui al presente decreto, possono  essere  reiterate
fino a quattro volte». )) 
 
              Riferimenti normativi: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2-bis,  4  e  5
          del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti
          in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici
          nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009  e  ulteriori
          interventi urgenti di protezione civile),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77: 
              «Art. 1 (Modalita' di attuazione del presente  decreto;
          ambito oggettivo e  soggettivo).  -  1.  Le  ordinanze  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5,
          comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  necessarie
          per l'attuazione  del  presente  decreto  sono  emanate  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
          quanto  attiene  agli  aspetti  di  carattere   fiscale   e
          finanziario. 
              2.  Le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del  comma  1  del
          presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3,  hanno
          effetto esclusivamente con riferimento  al  territorio  dei
          comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi  nella
          regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base
          dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal
          Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una
          intensita'  MSC  uguale  o  superiore   al   sesto   grado,
          identificati con il decreto  del  Commissario  delegato  16
          aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          89 del 17 aprile 2009. Le stesse  ordinanze  riguardano  le
          persone fisiche ivi residenti, le imprese  operanti  e  gli
          enti aventi sede nei predetti territori  alla  data  del  6
          aprile 2009. 
              3. Gli interventi  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  ad
          eccezione  di  quelli  di  cui  alla  lettera  f),  possono
          riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori
          dei comuni di cui al comma  2  del  presente  articolo,  in
          presenza di un nesso di causalita'  diretto  tra  il  danno
          subito e l'evento sismico, comprovato da  apposita  perizia
          giurata.». 
              «Art. 2-bis (Informativa annuale al Parlamento).  -  1.
          Il Governo e' tenuto a trasmettere  un'informativa  annuale
          al Parlamento sullo stato di avanzamento  del  processo  di
          ricostruzione  post-sismica,  anche  con  riferimento  alle
          modalita' di utilizzo delle risorse  pubbliche  allo  scopo
          stanziate.». 
              «Art. 4 (Ricostruzione e funzionalita' degli edifici  e
          dei servizi pubblici). - 1. Con provvedimenti  adottati  ai
          sensi dell'articolo 1 sono stabiliti: 
                a) i criteri e modalita'  per  il  trasferimento,  in
          esenzione da ogni imposta e tassa,  alla  regione  Abruzzo,
          ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6  aprile  2009,
          di immobili che non siano piu'  utilizzabili  o  che  siano
          dismissibili perche' non  piu'  rispondenti  alle  esigenze
          delle amministrazioni statali e non  risultino  interessati
          da  piani  di  dismissione  o  alienazione  del  patrimonio
          immobiliare, per le finalita' di cui all'articolo 1,  comma
          5, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  siti  nel  suo
          territorio appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del
          demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili,
          nonche' degli immobili di cui all'articolo 2-undecies della
          legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati; 
                b) le modalita' di predisposizione e  di  attuazione,
          da  parte  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, d'intesa con le  amministrazioni  interessate  e
          con la  regione  Abruzzo,  sentiti  i  sindaci  dei  comuni
          interessati, di un  piano  di  interventi  urgenti  per  il
          ripristino  degli  immobili  pubblici,  danneggiati   dagli
          eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso  scolastico
          e le strutture edilizie universitarie e  del  Conservatorio
          di musica di L'Aquila, l'Accademia  internazionale  per  le
          arti e le scienze dell'immagine  di  L'Aquila,  nonche'  le
          caserme in  uso  all'amministrazione  della  difesa  e  gli
          immobili demaniali o di proprieta'  di  enti  ecclesiastici
          civilmente   riconosciuti,   formalmente   dichiarati    di
          interesse storico-artistico ai sensi del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42; 
                c)  le  modalita'  organizzative  per  consentire  la
          pronta  ripresa  delle   attivita'   degli   uffici   delle
          amministrazioni statali, degli enti  pubblici  nazionali  e
          delle agenzie fiscali nel territorio colpito  dagli  eventi
          sismici,  per  assicurare  l'esercizio  delle  funzioni  di
          capoluogo  di  regione  al  comune   di   L'Aquila   e   le
          disposizioni necessarie per assicurare al personale non  in
          servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento
          economico fisso e continuativo. 
              2. Alla realizzazione degli interventi di cui al  comma
          1, lettera b), provvede il presidente della regione Abruzzo
          in qualita' di Commissario delegato ai sensi dell' articolo
          5,  comma  4,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.   225,
          avvalendosi del  competente  provveditorato  interregionale
          alle opere pubbliche e  dei  competenti  uffici  scolastici
          provinciali. 
              3.  Al  fine  di  concentrare  nei  territori  di   cui
          all'articolo 1 interventi sulle reti viarie  e  ferroviarie
          funzionali alla ricostruzione nei territori  stessi,  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente,
          fino  a  200  milioni  di  euro  a  valere  sulle   risorse
          stanziate, per l'anno 2009, per gli  investimenti  di  ANAS
          S.p.A.,  nell'ambito  del   contratto   di   programma   da
          stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro
          nell'ambito  dell'aggiornamento,  per  l'anno   2009,   del
          contratto di  programma  Rete  ferroviaria  italiana  (RFI)
          S.p.A. 2007-2011. 
              4. Con delibera del  CIPE,  da  adottare  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  alla  regione  Abruzzo  e'  riservata  una  quota
          aggiuntiva delle  risorse  previste  dall'articolo  18  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate
          al finanziamento degli interventi in  materia  di  edilizia
          scolastica. La  regione  Abruzzo  e'  autorizzata,  con  le
          risorse di cui al presente comma,  a  modificare  il  piano
          annuale 2009 di edilizia scolastica,  gia'  predisposto  ai
          sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996,  n.  23,
          anche con l'inserimento di nuove opere  in  precedenza  non
          contemplate; il termine per la  relativa  presentazione  e'
          prorogato di sessanta giorni. 
              5. Le risorse disponibili sul  bilancio  del  Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e    della    ricerca
          finalizzate  agli   arredi   scolastici,   possono   essere
          destinate  alle  istituzioni  scolastiche   ubicate   nella
          regione  Abruzzo.  Al  fine  di  assicurare  una  sollecita
          ripresa  delle  attivita'  didattiche  e  delle   attivita'
          dell'amministrazione scolastica nelle  zone  colpite  dagli
          eventi sismici, anche in  correlazione  con  gli  obiettivi
          finanziari  di  cui   all'articolo   64,   comma   6,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno  2009,
          di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3  milioni
          per l'anno 2011. L'utilizzazione delle risorse  di  cui  al
          presente  comma  e'  disposta  con  le  modalita'  previste
          dall'articolo  1,  comma  1,  su  proposta   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
              6.  Alla  regione   Abruzzo,   con   riferimento   agli
          interventi  in  materia  di  edilizia  sanitaria,  di   cui
          all'articolo 20 della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e'
          riconosciuta   priorita'   nell'utilizzo   delle    risorse
          disponibili   nel   bilancio   statale   ai   fini    della
          sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato
          alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture
          sanitarie   regionali   riducendo   il   rischio   sismico;
          nell'ambito degli interventi gia' programmati dalla regione
          Abruzzo  nell'Accordo  di  programma  vigente,  la  Regione
          procede, previo parere  del  Ministero  del  lavoro,  della
          salute  e   delle   politiche   sociali,   alle   opportune
          rimodulazioni,  al   fine   di   favorire   le   opere   di
          consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate. 
              7. I programmi finanziati con fondi statali  o  con  il
          contributo dello  Stato  a  favore  della  regione  Abruzzo
          possono essere riprogrammati, d'intesa con  il  Commissario
          delegato di cui al comma 2  o  su  proposta  dello  stesso,
          nell'ambito  delle  originarie  tipologie   di   intervento
          prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non
          previsti da norme comunitarie. 
              8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62,  comma
          2, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  con
          riguardo alla durata massima di una singola  operazione  di
          indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila
          e gli altri comuni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
          presente decreto sono  autorizzati  a  rinegoziare  con  la
          controparte  attuale  i  prestiti,   in   qualsiasi   forma
          contratti in essere alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. La durata di ogni singolo  prestito  puo'
          essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni
          a partire dalla data della rinegoziazione. 
              9. All'attuazione del comma 1, lettera b), si  provvede
          con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1. 
              9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto,  i  comuni
          predispongono i  piani  di  emergenza  di  cui  al  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale
          termine,  provvedono  in   via   sostitutiva   i   prefetti
          competenti per territorio.». 
              «Art. 5. (Disposizioni relative  alla  sospensione  dei
          processi civili, penali e amministrativi, al  rinvio  delle
          udienze  e  alla  sospensione  dei  termini,  nonche'  alle
          comunicazioni e notifiche di atti). - 1. Fino al 31  luglio
          2009, sono sospesi i processi  civili  e  amministrativi  e
          quelli di competenza di ogni altra  giurisdizione  speciale
          pendenti alla data del 6  aprile  2009  presso  gli  uffici
          giudiziari aventi sede nei comuni di  cui  all'articolo  1,
          comma  2,  ad  eccezione  delle  cause  di  competenza  del
          tribunale  per  i  minorenni,  delle  cause   relative   ad
          alimenti, ai procedimenti cautelari,  ai  procedimenti  per
          l'adozione di provvedimenti in materia  di  amministrazione
          di  sostegno,  di  interdizione,  di   inabilitazione,   ai
          procedimenti per l'adozione di ordini di protezione  contro
          gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo  283  del
          codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto
          alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave
          pregiudizio  alle   parti.   In   quest'ultimo   caso,   la
          dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente  in  calce
          alla citazione o al ricorso, con decreto  non  impugnabile,
          e, per  le  cause  gia'  iniziate,  con  provvedimento  del
          giudice  istruttore  o   del   collegio,   egualmente   non
          impugnabile. 
              1-bis. Fino al 31 luglio 2009, sono altresi' sospesi  i
          termini  per  il   compimento   di   qualsiasi   atto   del
          procedimento  che  chiunque  debba  svolgere  negli  uffici
          giudiziari aventi sede nei comuni di  cui  all'articolo  1,
          comma 2. 
              2. Sono rinviate d'ufficio, a  data  successiva  al  31
          luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative
          e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale
          in cui le parti o i loro difensori, con nomina  antecedente
          al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile
          2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati
          ai sensi dell'articolo 1. E' fatta salva  la  facolta'  dei
          soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio. 
              3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano
          residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria
          attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e
          nei territori individuati con i  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1,  il  decorso  dei  termini  perentori,  legali  e
          convenzionali,  sostanziali  e   processuali,   comportanti
          prescrizioni e decadenze da qualsiasi  diritto,  azione  ed
          eccezione,  nonche'  dei  termini   per   gli   adempimenti
          contrattuali e' sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009
          e  riprende  a  decorrere  dalla  fine   del   periodo   di
          sospensione.  E'  fatta  salva  la  facolta'  di   rinuncia
          espressa alla sospensione da parte degli  interessati.  Ove
          il decorso abbia inizio durante il periodo di  sospensione,
          l'inizio stesso e' differito alla fine  del  periodo.  Sono
          altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi  dei
          medesimi  soggetti,  i   termini   relativi   ai   processi
          esecutivi, escluse  le  procedure  di  esecuzione  coattiva
          tributaria,   e   i   termini   relativi   alle   procedure
          concorsuali,  nonche'  i  termini  di   notificazione   dei
          processi verbali, di esecuzione  del  pagamento  in  misura
          ridotta, di svolgimento di attivita'  difensiva  e  per  la
          presentazione di ricorsi amministrativi e  giurisdizionali.
          Alle  procedure  di  esecuzione  coattiva   tributaria   si
          provvede ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto. 
              4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui  al  comma
          3, i  termini  di  scadenza,  ricadenti  o  decorrenti  nel
          periodo che va  dal  6  aprile  2009  al  31  luglio  2009,
          relativi a vaglia cambiari, a  cambiali  e  ad  ogni  altro
          titolo di credito  o  atto  avente  forza  esecutiva,  sono
          sospesi per lo  stesso  periodo.  La  sospensione  opera  a
          favore dei debitori ed obbligati, anche in via di  regresso
          o  di  garanzia,  salva  la  facolta'   degli   stessi   di
          rinunciarvi espressamente. 
              5. Per il periodo di cui al comma 1, ove di  competenza
          di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati  ai
          sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per
          la fase delle indagini preliminari, nonche' i  termini  per
          proporre querela e sono altresi' sospesi i processi penali,
          in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile
          2009. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento  di
          sorveglianza,  si  osservano  in  quanto   compatibili   le
          disposizioni di cui all'articolo  240-bis  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271. 
              6. Nei processi penali in cui, alla data del  6  aprile
          2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati  prima
          della medesima data, era residente nei  comuni  individuati
          ai sensi dell'articolo 1: 
              a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1,  i
          termini previsti dal codice di procedura penale a  pena  di
          inammissibilita'  o  decadenza  per   lo   svolgimento   di
          attivita' difensiva e per  la  proposizione  di  reclami  o
          impugnazioni; 
              b) salvo quanto previsto al comma 7,  il  giudice,  ove
          risulti contumace o assente una  delle  parti  o  dei  loro
          difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al
          31 luglio 2009. 
              7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non  opera  per
          l'udienza di convalida dell'arresto o  del  fermo,  per  il
          giudizio direttissimo, per la convalida  dei  sequestri,  e
          nei processi con imputati in stato di  custodia  cautelare.
          La sospensione di cui al comma 5 non opera nei  processi  a
          carico di imputati minorenni.  La  sospensione  di  cui  al
          comma 6 non opera, altresi', qualora le  parti  processuali
          interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa. 
              8. Il corso della prescrizione rimane  sospeso  per  il
          tempo in cui il  processo  o  i  termini  procedurali  sono
          sospesi, ai sensi dei commi 5  e  6,  lettera  a),  nonche'
          durante il tempo in cui il processo e'  rinviato  ai  sensi
          del comma 6, lettera b). 
              9. E' istituito presso la sede temporanea degli  uffici
          giudiziari di L'Aquila il presidio per le  comunicazioni  e
          le notifiche degli atti giudiziari. 
              10. Nei confronti delle parti  o  dei  loro  difensori,
          gia' nominati alla data del 5 aprile 2009, che, alla stessa
          data,   erano   residenti,   avevano   sede   operativa   o
          esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva  o
          di funzione nei comuni  e  nei  territori  individuati  nei
          decreti di cui al comma 1, la comunicazione e  la  notifica
          di  atti  del  procedimento  o  del  processo  deve  essere
          eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullita', presso
          il presidio per le comunicazioni e le notifiche di  cui  al
          comma 9, ove si tratti di atti di competenza  degli  uffici
          giudiziari di L'Aquila. E' fatta salva la facolta'  per  il
          giudice,  civile   ed   amministrativo,   di   adottare   i
          provvedimenti di cui all'articolo 663, primo comma, seconda
          parte, del codice di procedura civile e per le ragioni  ivi
          indicate. 
              11.  Fino  al  31  luglio  2009,  le  notificazioni  da
          eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato  in  L'Aquila  si
          eseguono  presso  la   sede   temporanea   della   medesima
          Avvocatura.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato d.l. n. 39
          del 2005 come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9  (Stoccaggio,  trasporto  e  smaltimento  dei
          materiali provenienti da demolizioni).  -  1.  I  materiali
          derivanti dal crollo  degli  edifici  pubblici  e  privati,
          nonche' quelli provenienti dalle demolizioni degli  edifici
          danneggiati  dal  terremoto  sono  classificati,  ai  sensi
          dell'Allegato D della parte IV del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, come rifiuti  urbani  con  codice  CER
          20.03.99 limitatamente alle fasi di  raccolta  e  trasporto
          presso le aree di deposito temporaneo individuate. 
              1-bis. Limitatamente ai territori  dei  comuni  di  cui
          all' articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
          dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, i  rifiuti  liquidi
          di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c),  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni, prodotti presso i campi  di  ricovero  della
          popolazione sfollata a  seguito  degli  eventi  sismici  in
          oggetto, sono classificati come rifiuti urbani  con  codice
          CER 20.03.99. 
              1-ter. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i
          provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale dei  gestori
          ambientali nonche' le  autorizzazioni  e  le  comunicazioni
          rilasciati o effettuati per la raccolta, il  trasporto,  lo
          smaltimento, il recupero ed il trattamento dei  rifiuti  di
          cui al comma 1, identificati con il codice CER 20.03.04, si
          intendono estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99. 
              2. Ai fini dei conseguenti adempimenti  amministrativi,
          il produttore dei  rifiuti,  in  deroga  all'articolo  183,
          comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152, e' il comune di origine  dei  rifiuti  stessi,  che
          comunica al  Commissario  delegato  i  dati  relativi  alle
          attivita' di raccolta,  trasporto,  selezione,  recupero  e
          smaltimento  dei  rifiuti  effettuate  e  ne  rendiconta  i
          relativi oneri. 
              3.  Fermo  restando   il   rispetto   della   normativa
          comunitaria,  i  comuni  dispongono  la  rimozione  ed   il
          trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su  aree
          pubbliche o private da parte di soggetti  in  possesso  dei
          necessari  titoli  abilitativi,  anche   in   deroga   alle
          procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul  prelievo  ed
          il  trasporto  dei  rifiuti  pericolosi,  con  il  concorso
          dell'Agenzia   regionale   per   la    tutela    ambientale
          dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine
          di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela  della
          salute pubblica e dell'ambiente. 
              4. L'ISPRA, nell'ambito del consiglio  federale  presso
          di esso operante, assicura il coordinamento delle attivita'
          realizzate   dell'Agenzia   regionale   per    la    tutela
          dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente  articolo,
          nonche' il  necessario  supporto  tecnico-scientifico  alla
          regione Abruzzo. 
              5.  In  deroga   all'articolo   208,   comma   15,   ed
          all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152,  sono  autorizzate   le   attivita'   degli   impianti
          finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui  al  comma  1,
          nel pieno rispetto della normativa comunitaria. 
              6. In deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3
          aprile  2006,  n.  152,  i  termini  di   validita'   delle
          iscrizioni  all'Albo  nazionale  dei   gestori   ambientali
          effettuate  dalla  sezione   regionale   dell'Abruzzo   del
          medesimo   Albo,   sono   sospesi   fino   al    ripristino
          dell'operativita' della sezione  regionale  dell'Albo.  Nel
          periodo transitorio, le variazioni e  le  nuove  iscrizioni
          sono effettuate dal Comitato nazionale dell'Albo. 
              7. (Soppresso dalla  legge  di  conversione  24  giugno
          2009, n. 77). 
              8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
          modificazioni,   nonche'   all'articolo   8   del   decreto
          legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, e  previa  verifica
          tecnica speditiva della  sussistenza  delle  condizioni  di
          salvaguardia ambientale  e  delle  volumetrie  residue,  da
          effettuarsi    con    il    supporto    tecnico-scientifico
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti
          di discarica finalizzati allo smaltimento  dei  rifiuti  di
          cui  al  presente  articolo,  adottando,  sentito  l'ISPRA,
          provvedimenti  di   adeguamento   e   completamento   degli
          interventi di ripristino ambientale di cui all'articolo  17
          del decreto legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  anche
          successivamente all'eventuale utilizzo. 
              9. Con  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito  l'ISPRA,  possono  essere  definite  le  modalita'
          operative per la gestione dei rifiuti di  cui  al  presente
          articolo.». 
              «9. bis. Le  ordinanze  di  cui  all'articolo  191  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni, limitatamente  ai  territori  colpiti  dagli
          eventi sismici di cui al presente decreto,  possono  essere
          reiterate fino a quattro volte». 
              - Il comma 329 dell'articolo 2 della legge 24  dicembre
          2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008))
          reca: 
              «329 (Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle
          attivita' di monitoraggio del rischio sismico). Allo  scopo
          di   garantire   la   prosecuzione   delle   attivita'   di
          monitoraggio del rischio sismico attraverso  l'utilizzo  di
          tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di
          rischio  nelle  diverse  aree  del  territorio,  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 247, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.». 
              - L'articolo 5 del decreto-legge  1  ottobre  2005,  n.
          202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
          2005, n. 244, recante "Misure urgenti  per  la  prevenzione
          dell'influenza aviaria", recita: 
              «Art. 5(Interventi urgenti nel settore avicolo).  -  1.
          L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
          ed altri prodotti avicoli freschi per un  quantitativo  non
          superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20  milioni
          di euro, da destinare ad aiuti alimentari. 
              2. Il Ministro delle politiche  agricole  e  forestali,
          con decreto  di  natura  non  regolamentare,  determina  le
          modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte  di
          AGEA delle carni di cui al comma 1. 
              3. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  1,
          pari a 20 milioni di euro per  l'anno  2005,  si  provvede,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2005,
          allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni  di
          euro, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'interno,
          quanto a 8 milioni di euro,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero degli affari esteri, e, quanto  a  7  milioni  di
          euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
              3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e  fino  al  31
          ottobre 2006, a  favore  degli  allevatori  avicoli,  delle
          imprese di macellazione e trasformazione di  carne  avicola
          nonche'  mangimistiche  operanti  nella  filiera  e   degli
          esercenti attivita'  di  commercio  all'ingrosso  di  carni
          avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti  e
          ai versamenti  tributari,  nonche'  il  pagamento  di  ogni
          contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
          compresa la quota a carico dei dipendenti,  senza  aggravio
          di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si  fa  luogo  al
          rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi  per
          il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni
          creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
          essere dall'Istituto di servizi  per  il  mercato  agricolo
          alimentare (ISMEA). 
              3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e'  autorizzata
          la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2006  e  di  8
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2007.  Al
          relativo onere si provvede, quanto  a  2  milioni  di  euro
          annui  a  decorrere  dal  2006,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,  per  le
          finalita' di cui all'articolo  1,  comma  2,  del  medesimo
          decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
          della proiezione per il medesimo  anno  dello  stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2005,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 
              3-quater. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali,  e'  autorizzato  a  concedere  contributi   per
          l'accensione  di  mutui   per   la   riconversione   e   la
          ristrutturazione delle imprese coinvolte  nella  situazione
          di  emergenza  della  filiera  avicola,  ivi  compresi  gli
          allevamenti avicoli e  le  imprese  di  macellazione  e  di
          trasformazione di carne avicola o di  prodotti  a  base  di
          carne  avicola.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2006 e  2007.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo  periodo,  del
          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  relativa  al
          Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».