L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
    NELLA riunione della Commissione per i servizi e i  prodotti  del
24 febbraio 2010; 
    VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n.  9,  della  legge  31
luglio 1997, n.  249,  recante  "Istituzione  dell'Autorita'  per  le
garanzie   nelle   comunicazioni   e   norme   sui   sistemi    delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo"; 
    VISTA la legge 10 dicembre  1993,  n.  515,  recante  "Disciplina
delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei  deputati  e
al Senato della Repubblica", e successive modificazioni; 
    VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e  per  la  comunicazione  politica",  come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; 
    VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali"; 
    VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
    VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in  materia
di risoluzione dei conflitti di  interessi",  come  modificata  dalla
legge 5 novembre 2004, n. 261; 
    VISTO il decreto legislativo 31  luglio  2005,  n.  177,  recante
"Testo unico della radiotelevisione" ed, in  particolare,  l'articolo
7, comma 1; 
    VISTA la legislazione nazionale e  regionale  che  disciplina  le
consultazioni regionali, provinciali e comunali programmate nel 2010,
e, in particolare,  la  legge  25  febbraio  1995,  n.  43,  relativa
all'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, la legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, relativa all'elezione  diretta
del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria  delle
regioni, la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione diretta
del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e
provinciali, nonche' gli statuti delle regioni interessate al voto; 
    VISTA la legge 20 novembre 2009, n. 165, recante "Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto - legge 18  novembre  2009,  n.
131,  recante  ulteriore  rinvio   delle   consultazioni   elettorali
amministrative nella provincia di L'Aquila", nonche'  l'anticipazione
dei termini del procedimento  elettorale  per  lo  svolgimento  delle
elezioni amministrative del 2010; 
    RILEVATO che per domenica 28 e lunedi' 29 marzo 2010 e'  previsto
lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e
dei Presidenti  delle  Giunte  regionali  nelle  regioni  Basilicata,
Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,  Lazio,   Liguria,   Lombardia,
Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e  Veneto  nonche'  per  il
rinnovo di un  rilevante  numero  di  amministrazioni  provinciali  e
comunali,  il  cui  elenco  e'  reso   disponibile   sul   sito   web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www. agcom. it; 
    EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
    VISTO il regolamento recante le  disposizioni  di  attuazione  in
materia   di   comunicazione   politica,   messaggi   autogestiti   e
informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali
per le elezioni regionali,  comunali  e  provinciali  fissate  per  i
giorni 28-29 marzo 2009, approvato dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella
seduta del 9 febbraio 2010; 
    VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio  2010  recante  le
disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione  relative  alle  campagne  per  le  elezioni   regionali
provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010,  nel
periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali  e
il termine di presentazione delle candidature; 
    TENUTO  CONTO  che  il  citato  regolamento   della   Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi prevede che a decorrere dall'ultimo  termine  per  la
presentazione  delle   candidature   le   Tribune   politiche   della
concessionaria pubblica sono collocate  negli  spazi  radiotelevisivi
che ospitano le  trasmissioni  di  approfondimento  informativo  piu'
seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in  spazi  di  analogo
ascolto (art. 3, comma 9) e che nel predetto periodo le  trasmissioni
di informazione, con l'eccezione  dei  notiziari,  sono  disciplinate
dalle regole proprie della comunicazione politica (art. 6, comma 4); 
    VISTA la  lettera  inviata  dall'Autorita'  al  Presidente  della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi in data 12 febbraio 2010; 
    UDITA la relazione dei Commissari  Giancarlo  Innocenzi  Botti  e
Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo  29  del  regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
    RITENUTA, a maggioranza, con il  voto  contrario  del  Presidente
Corrado Calabro'  e  del  Commissario  relatore  Giancarlo  Innocenzi
Botti, l'opportunita' di adottare per  le  emittenti  radiotelevisive
private  una  disciplina   analoga   a   quella   adottata   per   la
concessionaria   del   servizio   pubblico   radiotelevisivo    dalla
Commissione per l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi,  al  fine  di  non  determinare  una  distonia   del
complessivo sistema  dell'informazione  radiotelevisiva  in  campagna
elettorale; 
 
                              DELIBERA: 
 
                             Articolo 1 
                (Finalita' e ambito di applicazione) 
 
    1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente   provvedimento,   in
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla
legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina  dell'accesso
ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta  attuazione  ai
principi  del  pluralismo,   dell'imparzialita',   dell'indipendenza,
dell'obiettivita' e della  completezza  del  sistema  radiotelevisivo
nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4
e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne
per  le  elezioni  dei  Presidenti  delle  Regioni  e  dei   Consigli
regionali, dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali e
per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli  Comunali  fissate  per  i
giorni 28 e 29 marzo 2010,  e  trovano  applicazione  dalla  data  di
presentazione delle  candidature  fino  alla  mezzanotte  dell'ultimo
giorno di  votazione.  Esse  si  applicano  su  tutto  il  territorio
nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di
radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana
e periodica. 
    2. Le disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere
trasmessi esclusivamente in ambiti  territoriali  nei  quali  non  e'
prevista alcuna consultazione elettorale di cui al  precedente  comma
1.