L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 febbraio 2010; VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni; VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"; VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261; VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione" ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1; VISTA la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali, provinciali e comunali programmate nel 2010, e, in particolare, la legge 25 febbraio 1995, n. 43, relativa all'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, relativa all'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni, la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, nonche' gli statuti delle regioni interessate al voto; VISTA la legge 20 novembre 2009, n. 165, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 18 novembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila", nonche' l'anticipazione dei termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010; RILEVATO che per domenica 28 e lunedi' 29 marzo 2010 e' previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto nonche' per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni provinciali e comunali, il cui elenco e' reso disponibile sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www. agcom. it; EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; VISTO il regolamento recante le disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2009, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 9 febbraio 2010; VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010 recante le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature; TENUTO CONTO che il citato regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevede che a decorrere dall'ultimo termine per la presentazione delle candidature le Tribune politiche della concessionaria pubblica sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo piu' seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto (art. 3, comma 9) e che nel predetto periodo le trasmissioni di informazione, con l'eccezione dei notiziari, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica (art. 6, comma 4); VISTA la lettera inviata dall'Autorita' al Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 12 febbraio 2010; UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; RITENUTA, a maggioranza, con il voto contrario del Presidente Corrado Calabro' e del Commissario relatore Giancarlo Innocenzi Botti, l'opportunita' di adottare per le emittenti radiotelevisive private una disciplina analoga a quella adottata per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dalla Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al fine di non determinare una distonia del complessivo sistema dell'informazione radiotelevisiva in campagna elettorale; DELIBERA: Articolo 1 (Finalita' e ambito di applicazione) 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali, dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali e per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, e trovano applicazione dalla data di presentazione delle candidature fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione. Esse si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. 2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.