IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  concernente
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria»; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  3-quater  dell'art.  13  della
predetta legge n. 133 del 2008, il quale ha previsto l'istituzione di
un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione  dello  sviluppo
del territorio, con una dotazione di 60 milioni di  euro  per  l'anno
2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,  ai
fini  della  concessione  di  contributi   statali   per   interventi
realizzati dagli enti destinatari nei  rispettivi  territori  per  il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo  economico  dei
territori stessi; 
  Visto il decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,  (nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera  e  rateizzazione  del
debito nel settore lattiero-caseario)»; 
  Visto in particolare l'art. 7, comma 1-ter che assegna l'importo di
euro 25.050 milioni al fondo di cui all'art. 13, comma  3-quater  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
  Visto altresi' il comma 1-sexies dello stesso art.  7  che  prevede
una riduzione pari ad euro 10 milioni a valere sul predetto Fondo; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 6 della suddetta legge  n.  99
del 2009 che incrementa di euro 30 milioni il predetto Fondo; 
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2009,   n.   194,   recante
disposizioni  in  materia  di  «Proroga  di   termini   previsti   da
disposizioni legislative»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 22 del suddetto  decreto-legge
n. 194 del 2009 che dispone la conservazione in bilancio  per  l'anno
2010 delle somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul  predetto
Fondo; 
  Considerato  che  ai  sensi  dello  stesso  comma   3-quater   alla
ripartizione delle predette risorse e all'individuazione  degli  enti
beneficiari si provvede con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze in  coerenza  con  apposito  atto  di  indirizzo  delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari; 
  Viste le  note  n.  2010/0000041/COM  del  12  gennaio  2010  e  n.
2010/0000165/COM del 19 gennaio 2010,  con  le  quali  il  Presidente
della V  Commissione  della  Camera  dei  deputati  ha  trasmesso  la
risoluzione parlamentare in materia di assegnazione della  quota  dei
contributi di all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge  n.  112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
che presentata il 17 dicembre 2009 (risoluzione n. 7-00245) e'  stata
approvata dalla stessa Commissione il  successivo  22  dicembre  2009
(risoluzione n. 8-00059); 
  Considerato che con la risoluzione parlamentare  suindicata  si  e'
impegnato  il  Governo  ad  attenersi  alle  priorita'   puntualmente
individuate nell'elenco 1, per un finanziamento complessivo  di  euro
66.196.500 per l'annualita' 2009, di euro 18.898.998 per l'annualita'
2010 e di euro 18.888.998 per l'annualita' 2011; 
  Considerato che per quanto concerne le  modalita'  di  attribuzione
dei finanziamenti in argomento, ancorche' non espressamente  previste
dalla predetta norma autorizzativa, si possa fare utile riferimento a
quelle individuate a suo tempo, per interventi similari, con  decreto
ministeriale 18 marzo 2005 (pubblicato nel supplemento  ordinario  n.
49 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  68  del  23
marzo 2005) con riferimento ai contributi statali recati dall'art. 1,
commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni
ed integrazioni, ed a quelle analoghe di cui ai decreti  ministeriali
8 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 159 dell'11 luglio 2005) e 11 marzo 2006 (pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 56 dell'8  marzo  2006)  avuto  riguardo  agli  ulteriori
contributi  statali  recati,  rispettivamente,  dall'art.  2-bis  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e dall'art. 11-bis,  comma  1,  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; 
  Ritenuto   necessario   provvedere   all'emanazione   del   decreto
ministeriale previsto dal comma 3-quater dell'art. 13 della  predetta
legge n. 133 del 2008, al  fine  di  individuare,  sulla  base  delle
priorita' fissate dalla V Commissione della Camera dei deputati,  gli
interventi e gli enti destinatari dei predetti finanziamenti, nonche'
a  disciplinare  le  modalita'  da  seguire  da  parte   degli   enti
beneficiari per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  di  provvedere
alla relativa erogazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In relazione a quanto previsto dal comma 3-quater  dell'art.  13
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sul  Fondo
per la tutela  dell'ambiente  e  la  promozione  dello  sviluppo  del
territorio iscritto sul capitolo 7536 dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per gli  anni  2009,  2010  e
2011,  sono  concessi  contributi  statali  per  gli   importi,   gli
interventi e a favore degli enti  puntualmente  individuati  dalla  V
Commissione bilancio della Camera dei deputati con la risoluzione  n.
8-00059 del 22 dicembre 2009 e riportati nell'allegato elenco 1,  che
forma parte integrante del presente decreto. 
  2. Le quote  annuali  di  finanziamento  individuate  nell'allegato
elenco 1 sono erogate  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato secondo le modalita' previste ai successivi  articoli  2,
3, 4 e 5.