IL MINISTRO DELL' ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale
connessa alle operazioni intracomunitarie; 
  Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
modificato da ultimo dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18,
che stabilisce l'obbligo  per  i  soggetti  passivi  all'imposta  sul
valore  aggiunto  di  presentare  all'Agenzia  delle  dogane  elenchi
riepilogativi periodici degli scambi di beni e servizi effettuati con
i soggetti passivi dell'IVA stabiliti negli altri Stati membri  della
Comunita'  europea  e  che  rinvia  ad  un   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  le  modalita'  ed  i   termini   di
presentazione degli elenchi, tenendo conto delle richieste  formulate
dall'Istituto nazionale di statistica; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle  statistiche  comunitarie
degli scambi di beni tra Stati membri che abroga il Regolamento (CEE)
n. 3330/91 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.1982/2004  della  Commissione,  del  18
novembre  2004,  che  attua  il  regolamento  (CE)  n.  638/2004  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativo  alle   statistiche
comunitarie degli  scambi  di  beni  tra  Stati  membri  e  abroga  i
regolamenti (CE) n.1901/2000 e (CEE) n.3590/92 della Commissione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1915/2005 della  Commissione,  del  24
novembre 2005, che modifica il  regolamento  (CE)  n.  1982/2004  per
quanto riguarda la semplificazione delle registrazioni di quantita' e
coordinate in rapporto a particolari movimenti di merci; 
  Visto il regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il  regolamento  (CE)  n.
638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi  di  beni
tra Stati membri; 
  Vista la nota prot. n.  191  del  19  gennaio  2010  contenenti  le
richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Soggetti obbligati 
 
  1. I soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano  i
seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie: 
    a) elenco riepilogativo delle seguenti  categorie  di  operazioni
effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti  in  un  altro
Stato membro della Comunita' europea: 
      1) cessioni intracomunitarie di beni comunitari; 
      2) prestazioni  di  servizi  diverse  da  quelle  di  cui  agli
articoli 7-quater e 7-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    b) elenco riepilogativo delle seguenti  categorie  di  operazioni
acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato  membro
della Comunita' europea: 
      1) acquisti intracomunitari di beni comunitari; 
      2) prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  2. Gli enti, le associazioni  e  le  altre  organizzazioni  di  cui
all'art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che  effettuano  operazioni
nello svolgimento di attivita' non commerciali,  presentano  l'elenco
riepilogativo di cui al comma 1, lettera b). 
  3. In ogni caso  gli  elenchi  riepilogativi  sono  presentati  dai
soggetti di cui ai commi 1 e 2 che effettuano scambi  intracomunitari
di navi ed  aeromobili,  di  energia  elettrica,  di  gas,  di  merci
acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per
i  quali  sussiste  l'obbligo  di  dichiarazione  delle  informazioni
statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  31  marzo  2004,  e  dei   relativi
regolamenti di applicazione, ancorche' i medesimi  non  costituiscano
cessioni   intracomunitarie,   acquisti    intracomunitari,    ovvero
prestazioni di servizi  imponibili  nello  Stato  membro  in  cui  e'
stabilito il committente.