IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Considerato che la commissione sementi, di cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30  novembre  2009,  ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della
varieta' di specie agraria indicata nel presente decreto; 
  Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento  delle
proposte sopra menzionate; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta  nei  registri  delle
varieta' dei prodotti sementieri, fino  alla  fine  del  decimo  anno
civile successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima,  la  sotto
elencate varieta' di specie agraria, la cui descrizione e i risultati
delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero: 
Patata 
    
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
   Il presente decreto entrera' in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 febbraio 2010 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
 
          Note all'articolo unico: 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.