IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 26 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 dell'8 aprile 1999, con il quale l'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. coop.», con sede in Moretta, piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»; Visti il decreto 20 marzo 2002 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. coop.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte», e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 8490 del 4 giugno 2009, ha trasmesso ai servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte» ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; Considerato che «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. coop.» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. coop.» ha altresi' predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai servizi comunitari con la nota sopra citata; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 3 febbraio 2010; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1 L'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. coop.», con sede in Moretta, piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.