IL DIRETTORE GENERALE 
             delle risorse umane e professioni sanitarie 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti  temporali
per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei  cittadini
non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento  dei  relativi
titoli; 
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394  del  1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento   dei   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
conseguiti in un paese non comunitario da  parte  dei  cittadini  non
comunitari; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali, come modificata dalla  direttiva  2006/100/CE  del  20
novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art 60 del precitato  decreto  legislativo
n. 206 del 2007 il quale stabilisce che  il  riferimento  ai  decreti
legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394  del  1999
si intende fatto al titolo III del decreto  legislativo  n.  206  del
2007; 
  Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia; 
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico ad altri per i quali si e' gia'  provveduto  nelle
precedenti  Conferenze  dei   servizi,   possono   applicarsi   nella
fattispecie le disposizioni  contenute  nell'art.  16,  comma  5  del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Visto il decreto dirigenziale n. DGRUPS/IV/27082  del  6  settembre
2007 con il quale e' stato riconosciuto il titolo di  infermiere,  ai
sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999, cosi' come modificato  dal  decreto
del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004; 
  Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia
ai sensi dell'art. 50 comma 8-bis del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi  due  anni
dal suo rilascio senza che la sig.ra Shelkovska  Iryna  Volodymyrivna
si sia iscritta all'albo professionale; 
  Vista la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto  decreto
dirigenziale proposta dalla sig.ra Shelkovska Iryna Volodymyrivna  in
data 28 dicembre 2009; 
  Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il titolo di infermiere conseguito  nell'anno  1991,  presso  la
Scuola Medica di Yevpatoria (Ucraina) dalla sig.ra  Shelkovska  Iryna
Volodymyrivna, nata a Voznesensk (Ucraina) il giorno 18 giugno  1972,
e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere.