IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del  sig.  Da  Deppo  Giovanni  nato  a  Montevideo
(Uruguay) il 25 agosto 1955, cittadino italiano, diretta ad ottenere,
ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto  legislativo
n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale uruguaiano di
«Ingeniero» ai fini dell'accesso all'albo  e  l'esercizio  in  Italia
della professione di ingegnere; 
  Visti gli articoli  39  e  49  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante  norme  di
attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n.  286/1998
come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita'
del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati  membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005 relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo  accademico
di  «Ingeniero  industrial  opcion   electrica»   conseguito   presso
l'«Universidad de la Republica» in data 18 febbraio 1988; 
  Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella
seduta del 29 gennaio 2010; 
  Visto  il  conforme  parere  scritto   in   atti   depositato   del
rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; 
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale richiesta in Italia per l'esercizio  della  professione
di ingegnere sez. A, settore  industriale  e  quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante in quanto sia la formazione che l'esperienza  (che
tra l'altro e' descritta soltanto sul curriculum vitae) spaziano  nei
soli  campi  dell'elettricita'  e  dell'energetica,  e  che   risulta
pertanto opportuno richiedere una misura compensativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al sig. Da Deppo Giovanni, nato a Montevideo (Uruguay) il 25 agosto
1955, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale  di
ingegnere  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo   degli
ingegneri sez. A settore industriale, e l'esercizio della professione
in Italia.