Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164; 
    Esaminata  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  Tutela   Vini
Terradeiforti, intesa ad ottenere l'integrazione della  denominazione
di  origine  controllata  «Valdadige  Terradeiforti»  in   «Valdadige
Terradeiforti» o «Terradeiforti» e modifica del relativo disciplinare
di produzione"; 
    Visto il parere della regione Veneto e della  provincia  autonoma
di Trento sull'istanza di cui sopra; 
    Ha espresso, nella riunione del  27  gennaio  2010,  presente  il
rappresentante  della  regione  Veneto,  parere  favorevole  al   suo
accoglimento,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del   relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il  testo
di cui appresso; 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato  nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre  n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata  proposta  di  disciplinare  di
produzione.