Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164; 
    Esaminata la domanda  presentata  dalla  Confederazione  Italiana
Agricoltori di Siena,  dalla  Federazione  Provinciale  Codiretti  di
Siena, e dalla Confederazione  Generale  dell'Agricoltura  Italiana -
Unione Provinciale di Siena, intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento
della Denominazione di origine controllata dei vini «Grance Senesi»; 
    Visto il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza  di
cui sopra; 
    Vistele  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi a Serre di Rapolano (Siena)  il  giorno  9
dicembre 2009, con  la  partecipazione  di  Enti,  Organizzazioni  ed
Aziende vitivinicole; 
    Ha espresso, nella riunione del  27  gennaio  2010,  presente  il
rappresentante  della  regione  Toscana,  parere  favorevole  al  suo
accoglimento,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del   relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il  testo
annesso al presente parere; 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato  Nazionale
per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni  di  Origine  e
delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - via XX Settembre  n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata  proposta  di  disciplinare  di
produzione.