IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, ed in  particolare
gli articoli 1 e 2 del predetto decreto-legge,  ove  si  dispone  che
alla definizione degli interventi per la  messa  in  sicurezza  delle
grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e
previa emanazione della deliberazione di cui  all'art.  5,  comma  1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  18
novembre 2004 di dichiarazione dello stato di emergenza in  relazione
alla messa  in  sicurezza  delle  grandi  dighe  di  Figoi  e  Galano
(Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e
Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione,  Montestigliano
e Fosso Bellaria (Toscana);  Pasquasia  e  Cuba  (Sicilia);  Gigliara
Monte (Calabria), nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  18  febbraio  2005  di   estensione   della   predetta
dichiarazione di stato di emergenza alla diga di  Muro  Lucano  nella
regione Basilicata; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  19
gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in argomento,  fino
al 31 dicembre 2006; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  12
gennaio 2007, con il quale e' stato prorogato lo  stato  d'emergenza,
fino al 31 dicembre 2007; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  14
febbraio 2008, con il quale e' stato prorogato lo  stato  d'emergenza
in relazione alle messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino  e
La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia);
Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2008; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22
aprile 2008, con il quale e' stato prorogato lo stato d'emergenza  in
relazione alle messa in sicurezza  delle  grandi  dighe  di  Figoi  e
Galano   (Liguria),    Muro    Lucano    (Basilicata),    Muraglione,
Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), fino al 31 dicembre 2008; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  18
dicembre 2008 con il quale e' stato prorogato, fino  al  31  dicembre
2009, lo stato di emergenza in  relazione  alla  messa  in  sicurezza
delle grandi dighe di  Zerbino  e  La  Spina  (Piemonte);  Molinaccio
(Marche); Pasquasia e  Cuba  (Sicilia);  Gigliara  Monte  (Calabria);
Figoi e  Galano  (Liguria),  Muro  Lucano  (Basilicata);  Muraglione,
Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana), e dichiarato lo  stato  di
emergenza con riferimento alle dighe di Sterpeto (Lazio) e La Para  e
Rio Grande (Umbria), fino al 31 dicembre 2009; 
  Viste le note delle regioni Piemonte,  Marche,  Sicilia,  Calabria,
Liguria, Basilicata, Toscana, Umbria e Lazio; 
  Viste le note del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
datate rispettivamente 21 dicembre 2009 e 22 febbraio 2010; 
  Considerato che permane per le grandi dighe  poste  nel  territorio
delle  regioni  Piemonte,   Marche,   Sicilia,   Calabria,   Liguria,
Basilicata, Toscana, Umbria  e  Lazio  la  impellente  necessita'  di
provvedere alla relativa messa in sicurezza; 
  Considerato che si rende necessario assicurare, per le grandi dighe
poste nel territorio delle predette regioni, il compimento  di  tutti
gli interventi di carattere straordinario ed urgente ancora in  corso
di  realizzazione  previsti  per  il  definitivo  superamento   della
situazione di criticita' in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la
proroga dello stato di emergenza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 1° marzo 2010; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma  1,  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione  di  quanto  espresso  in
premessa, e'  prorogato  fino  al  28  febbraio  2011,  lo  stato  di
emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di  Zerbino -  comune
di Molare (Alessandria), La  Spina -  comune  di  Pralormo  (Torino);
Molinaccio - comune di Cessapalombo (Macerata); Pasquasia - comune di
Enna e Cuba - comune di Centuripe (Enna) e Gigliara Monte - comune di
Chiaravalle Centrale (Catanzaro); di Figoi e  Galano  (Genova),  Muro
Lucano - comune di Muro  Lucano  (Potenza),  Muraglione -  comune  di
Montecatini  Val  di  Cecina  (Pisa),  Montestigliano  -  comune   di
Sorciville (Siena), Fosso Bellaria -  comune  di  Civitella  Paganica
(Grosseto); Sterpeto - comune di Civitavecchia (Roma); La Para e  Rio
Grande - comune di Amelia (Terni). 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° marzo 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi