IL DIRETTORE GENERALE 
per  l'energia  nucleare,  le  energie  rinnovabili  e   l'efficienza
                             energetica 
 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del  31  marzo  1999,  di  attuazione  della
direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per  il  mercato  interno
dell'energia  elettrica  ed  in  particolare  l'art.  3,  comma   11,
concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e  della  programmazione  economica,  26  gennaio  2000  (di
seguito: il decreto 26 gennaio 2000) recante  l'individuazione  degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico ed in particolare: 
    il titolo IV che disciplina gli oneri relativi alle attivita'  di
ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico; 
    l'art. 10, comma 2, lettera b), che dispone che le  attivita'  di
ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e  tecnologica
di interesse generale per  il  settore  elettrico  possono  essere  a
beneficio  degli   utenti   del   sistema   elettrico   nazionale   e
contestualmente di  interesse  specifico  di  soggetti  operanti  nel
settore dell'energia elettrica nazionale  o  internazionale;  in  tal
caso i risultati formano oggetto di diritti di  privativa  e  possono
essere  utilizzati  per  lo  sviluppo  di  servizi  o   di   prodotti
industriali, con connessi vincoli di segreto  o  di  riservatezza.  I
soggetti utilizzatori sono tenuti al pagamento, a favore del fondo di
cui all'art. 11, di un diritto  il  cui  ammontare,  unitamente  alle
eventuali  condizioni  per  l'utilizzo  dei  suddetti  risultati,  e'
determinato   dal   Ministro   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato di intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica  e
il gas; 
    l'art. 11, comma 2, che dispone che il  Ministro  dell'industria,
del commercio e  dell'artigianato,  di  intesa  con  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, definisce le modalita' per la selezione
dei  progetti  di   ricerca   da   ammettere   all'erogazione   degli
stanziamenti a carico di un fondo per il finanziamento dell'attivita'
di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema  elettrico
nazionale (di seguito: fondo) istituito presso  la  cassa  conguaglio
per il settore elettrico; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  in  data  17  aprile   2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del  27  aprile  2001,  che
reca modifiche al citato decreto in data 26 gennaio 2000; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita'  produttive  8  marzo
2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006), recante nuove  modalita'  di
gestione del Fondo e  abrogazione  del  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive 28 febbraio 2003 ed in particolare: 
    l'art. 3, comma 1, lettera b), che prevede  che  «i  progetti  di
ricerca di cui all'art. 10,  comma  2,  lettera  b)  del  decreto  26
gennaio 2000, possono essere finanziati dal Fondo fino ad  una  quota
massima definita nel Piano di cui all'art. 2  per  ogni  progetto  di
ricerca, in misura differente in ragione dei piani di cofinanziamento
proposti, della tipologia delle attivita' di ricerca e sviluppo,  del
grado di innovazione della medesima e  di  rischio  tecnico-economico
che ne consegue. Le quote di finanziamento a  carico  del  fondo  non
sono superiori a quelle definite dalla Commissione europea»; 
    l'art. 5, concernente la procedura concorsuale  per  l'ammissione
alla contribuzione secondo il quale il Comitato di esperti di ricerca
del settore elettrico (di seguito: CERSE) predispone  la  graduatoria
delle proposte di progetti di ricerca presentate; 
    l'art. 7, comma 1,  secondo  cui  il  Ministero  delle  attivita'
produttive approva la  graduatoria,  di  cui  all'art.  5,  comma  3,
predisposta dal CERSE, ammette i progetti di  ricerca  ai  contributi
del Fondo nei limiti delle disponibilita'  esistenti  e  trasmette  i
relativi provvedimenti alla cassa conguaglio per il settore elettrico
per le successive attivita'; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive  23  marzo
2006 (di seguito: decreto 23 marzo 2006),  recante  approvazione  del
piano triennale della ricerca di sistema e  piano  operativo  annuale
per le attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale  per  il
sistema elettrico nazionale e attribuzione delle risorse del Fondo di
cui al citato decreto  interministeriale  26  gennaio  2000  e  piano
operativo annuale 2006; 
  Vista la decisione n. C(2006)6681 def della Commissione  europea  -
DG concorrenza, adottata in data 20 dicembre 2006 sull'aiuto di Stato
NUMERI27/05 - Ricerca e sviluppo nel settore elettrico, con la  quale
e' stato espresso parere favorevole circa la  compatibilita'  con  il
trattato del regime di finanziamento  alle  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo nel settore elettrico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  21  giugno
2007, n. 383, registrato alla Corte dei  conti  il  28  giugno  2007,
registro n. 3, foglio n. 231, con  il  quale  sono  state  attribuite
transitoriamente all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas  (di
seguito: autorita') le funzioni del CERSE di cui al decreto  8  marzo
2006; 
  Visto il decreto-legge in data  18  giugno  2007,  n.  73,  recante
«Misure urgenti  per  l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in
materia di liberalizzazione  dei  mercati  dell'energia»,  convertito
nella legge 3 agosto 2007, n. 125, che all'art. 1, comma  6,  prevede
che il Ministero dello sviluppo economico attui  le  disposizioni  in
materia di ricerca e sviluppo di  sistema,  indicate  dal  decreto  8
marzo 2006, rientranti tra gli  oneri  generali  di  sistema  gestiti
dalla cassa conguaglio per il settore elettrico, anche  mediante  gli
accordi di programma triennali  previsti  dal  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 23 marzo 2006, per l'attuazione dei  quali
le attivita' sono prorogate  per  gli  anni  2007  e  2008  per  pari
importi; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 dicembre
2008, recante approvazione del bando di gara  per  la  selezione  dei
progetti di ricerca di sistema (di seguito: bando); 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo  economico  4  maggio
2009, di rettifica del decreto di cui al punto precedente; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas 5 agosto 2009, RDS 9/09, con  cui  l'Autorita'  ha  ammesso  alla
valutazione  di  merito  le  proposte  di  progetto  ai  sensi  della
procedura di cui al decreto 12 dicembre 2008  e  ha  individuato  gli
esperti cui affidare la valutazione delle proposte di progetto; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas  17  novembre  2009,  RDS  11/09,  riguardante  «Trasmissione  al
Ministero dello sviluppo economico  della  graduatoria  dei  progetti
presentati nell'ambito del bando di gara per la selezione di progetti
di ricerca di sistema di cui ai decreti del Ministro  dello  sviluppo
economico 12 dicembre 2008 e 4 maggio 2009»; 
  Vista la nota dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  del
13 gennaio 2010, con la quale, su richiesta del Ministero, sono state
fornite le relazioni degli  esperti  e  l'elenco  delle  proposte  di
progetto presentate, ivi comprese quelle non ammesse a valutazione di
merito; 
  Considerato che su 82 plichi pervenuti: 
    a. 8 plichi sono stati esclusi per mancata  osservanza  dell'art.
14 del bando in materia di termini di ricevimento  e  di  obbligo  di
presentazione del progetto in forma anonima; 
    b. in relazione a 13 plichi correttamente presentati: 
      11 proposte di progetto di  ricerca  non  sono  state  ritenute
ammissibili alla successiva fase di valutazione di  merito  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1, del bando, in quanto  presentate  dallo  stesso
proponente; 
      altre 2 proposte  di  progetto  non  sono  state  ammesse  alla
valutazione di merito ai sensi del combinato  disposto  dell'art.  5,
comma 6, e dell'art. 10, comma 2, del bando, in quanto non rispettano
le prescrizioni delle proporzioni di costo delle attivita'; 
      c.  i  rimanenti  61   plichi   correttamente   presentati   si
riferiscono a  proposte  di  progetto  ammesse  alle  valutazioni  di
merito; 
  Considerato che delle 61 proposte di progetto ammesse a valutazione
di merito risultano ammessi in graduatoria 26  progetti  afferenti  a
sette gruppi tematici; 
  Considerato quanto evidenziato nella deliberazione RDS 11/09  circa
la potenziale sovrapposizione di attivita', obiettivi e  risorse  dei
progetti di ricerca MATEC, ECOFRESH, ISI-CPV e GERRIC-ISPA con  altri
progetti di ricerca oggetto  di  finanziamento  pubblico  e  che,  in
relazione  a  detti  progetti,  dovra'  essere  avviata  un'attivita'
istruttoria   supplementare   per   la   verifica   della   eventuale
sovrapposizione evidenziata nella citata deliberazione; 
  Considerato che i contratti per lo svolgimento delle  attivita'  di
ricerca ammesse a finanziamento del Fondo a seguito dell'approvazione
delle graduatorie di cui all'art. 7, comma  2  del  decreto  8  marzo
2006, potranno essere stipulati solo una volta emanato il decreto  di
cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto  26  gennaio  2000,
concernente l'ammontare del diritto a favore del Fondo; 
  Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle graduatorie e di
ammettere con riserva nella graduatoria finale i progetti di  ricerca
MATEC, ECOFRESH, ISI-CPV e GERRIC-ISPA, in  attesa  dell'esito  della
citata istruttoria supplementare. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Approvazione delle graduatorie 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7, comma  1,  del  decreto  8  marzo  2006  e
dell'art. 10 comma 16, del bando sono approvate  le  graduatorie  dei
progetti di ricerca ammessi allegate al presente  decreto  in  quanto
parte integrante dello stesso. 
  2. Gli adempimenti e i  termini  previsti  all'art.  11  del  bando
decorreranno dall'entrata in vigore del decreto di cui  all'art.  10,
comma 2,  lettera  b),  del  decreto  26  gennaio  2000,  concernente
l'ammontare del diritto a favore del Fondo.