Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164; 
    Esaminata  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  Vino  Chianti
Classico, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione
della Denominazione di  Origine  Controllata  e  Garantita  dei  vini
«Chianti Classico»; 
    Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza  di
cui sopra; 
    Viste le risultanze della riunione di  filiera,  in  merito  alla
citata proposta di modifica del disciplinare di produzione  dei  vini
«Chianti Classico», convocata dalla Regione Toscana, d'intesa con  la
Commissione regionale delegata dal Comitato nazionale vini DO  e  IGT
per la Toscana e l'Umbria, tenutasi a Serre di  Rapolano  (Siena)  il
giorno  9  dicembre  2009,  con  la  partecipazione   della   filiera
interessata alla produzione e commercializzazione  del  vino  Chianti
Classico; 
    Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre  2009,  presente
il rappresentante della Regione Toscana,  parere  favorevole  al  suo
accoglimento,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del   relativo
Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il  testo
annesso al presente parere. 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale
per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni  di  Origine  e
delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, Via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata  proposta  di  disciplinare  di
produzione.