IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed  in
particolare  l'art.  2,  comma  276  che,  al  fine   di   conseguire
l'adeguamento strutturale ed antisismico degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3728
del 29 dicembre 2008 recante «Modalita' di attivazione del Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
con la quale vengono stabiliti i  criteri  di  utilizzo  delle  somme
destinate dall'art. 2, comma 276, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, ad interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione, di
edifici scolastici; 
  Vista l'allegato 1 alla medesima ordinanza del 29 dicembre 2008, n.
3728, che dispone la ripartizione tra  Regioni  e  Province  Autonome
delle predette somme, tenendo  conto  dei  differenziati  livelli  di
rischio sismico che caratterizzano i diversi territori; 
  Visto il  verbale  del  16  luglio  2009  della  Commissione  mista
costituita,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7,  dell'Ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n.  3728,
con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, rep.  3648
del 3 luglio  2009,  con  il  quale  sono  stati  approvati  i  piani
trasmessi dalle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Emilia Romagna, Friuli  Venezia  Giulia,  Lazio,  Lombardia,  Marche,
Puglia,  Sicilia,  Toscana,  Veneto,  di  cui  quelli  delle  Regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia  Romagna,  Lazio,  Puglia  con
riserva, demandando al Dipartimento di Protezione Civile  l'esame  di
coerenza delle integrazioni richieste; 
  Viste  le  note  Regione  Lazio  (email  protocollato  in   entrata
DPC/0050775 del 1° agosto 2009), della  Regione  Basilicata  (lettera
140880/7602 del 21 luglio 2009), della Regione  Puglia  (fax  del  17
luglio 2009 prot. in entrata DPC 49621 del  27  luglio  2009),  della
Regione Calabria (lettera prot. 16492  del  22  luglio  2009),  della
Regione  Campania  (fax   del   7   agosto   2009),   della   Regione
Emilia-Romagna (lettera prot. PG.2009.0173770 del  31  luglio  2009),
con cui sono state trasmesse  le  integrazioni  al  piano,  risultate
coerenti con quanto richiesto nel verbale della Commissione mista; 
  Preso atto che la  Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  la  Provincia
Autonoma di Trento, la Regione Sardegna e la  Regione  Valle  d'Aosta
non hanno presentato il piano  degli  interventi  e  che  la  Regione
Molise ha presentato il piano  degli  interventi  oltre  la  data  di
scadenza  e  che  pertanto,  ai   sensi   dell'art.   2,   comma   4,
dell'Ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  29
dicembre 2008, n. 3728, non  puo'  procedersi  all'individuazione  di
alcun intervento per le citate Amministrazioni; 
  Preso atto che le Regioni Liguria (lettera prot. PG/2009 /37492 del
4 marzo 2009), Piemonte (lettera prot. 21444 del  23  marzo  2009)  e
Umbria (lettera prot. 52684 del 1° aprile 2009) hanno  richiesto,  ai
sensi  dell'art.  2,  comma  4  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728,  di  concordare
un apposito programma di intesa e che al momento non puo'  procedersi
all'individuazione di alcun intervento per le citate Amministrazioni; 
  Visto  l'art.  3,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, che  stabilisce
che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Ministero  delle  infrastrutture,   il   Ministero   dell'istruzione,
universita' e ricerca ed il Ministero dell'economia e delle  finanze,
vengono  individuati,  conformemente  a  quanto  previsto  nei  piani
predisposti dalle regioni, gli interventi  da  realizzare,  gli  enti
beneficiari   e   le   risorse   da   assegnare   nell'ambito   della
disponibilita' del Fondo, ai sensi dell'art.  32-bis,  comma  2,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
  Visto  l'art.  3,  comma  7,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri del 29 dicembre  2008,  n.  3728,  secondo  il
quale, il  parere  della  predetta  Commissione  mista,  composta  da
qualificati rappresentanti del Dipartimento della Protezione  Civile,
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti,  del   Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca e del Ministero  dell'economia
e delle finanze, assolve  anche  l'obbligo  di  sentire  i  Ministeri
competenti, previsto all'art. 3, comma 2 della stessa ordinanza; 
  Visto il verbale della prima riunione della  Commissione  mista  in
cui  risultano  presenti  i  rappresentanti   del   Ministero   delle
infrastrutture   e   trasporti,   del   Ministero    dell'istruzione,
universita' e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le premesse formano parte integrante del presente decreto. 
  2. A  valere  sulla  quota  di  competenza  delle  regioni  di  cui
all'allegato  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728,  e'  assegnato  alle  regioni
Abruzzo,    Basilicata,    Calabria,    Campania,     Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio,  Lombardia,  Marche,  Puglia,  Sicilia,
Toscana, Veneto, il finanziamento riportato negli allegati da 1 a  13
al presente decreto. 
  3. Le minori somme derivanti  dalla  differenza  tra  le  somme  di
competenza   delle   singole   regioni   indicate   nell'allegato   1
dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  29
dicembre 2008, n. 3728, e le somme assegnate con il presente  decreto
saranno  trasportate  all'esercizio  finanziario  2010   per   essere
riassegnate alle regioni di competenza in aggiunta a quelle stanziate
per la medesima annualita' 2010. 
  4. Le risorse di competenza delle regioni  di  cui  all'allegato  1
all'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  29
dicembre 2008, n. 3728, non contemplate nel presente decreto  saranno
assegnate o riassegnate con successivi decreti. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti  per  la
prescritta registrazione. 
    Roma, 12 gennaio 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi