IL DIRETTORE GENERALE 
       delle politiche comunitarie e internazionali di mercato 
 
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo  del
Ministero per le politiche agricole; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo a norma  dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in  particolare
il comma 23 dell'art. 1; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante  disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in  applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, recante regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  28
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i paesi terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai  controlli  nel
settore vitivinicolo ed in particolare gli articoli 11 e seguenti; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM), come  modificato  dal  regolamento  (CE)  n.  491/09  del
Consiglio,  del  25   maggio   2009,   ed   in   particolare   l'art.
103-novodecies concernente la misura Vendemmia verde; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   23   dicembre   2009,   recante
«Disposizioni  nazionali,  applicative  dei   regolamenti   (CE)   n.
1234/2007 del Consiglio e n.  555/2008  della  Commissione,  relativi
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,  in  ordine  alla
misura Vendemmia verde», ed, in particolare, l'art. 7 che  istituisce
il Comitato incaricato di individuare i criteri per  consentire  alle
regioni la  determinazione  dell'aiuto  in  conformita'  ai  principi
stabiliti dall'art. 14 del citato  regolamento  (CE)  555/2008  della
Commissione; 
  Visto il proprio decreto 29 gennaio 2010 con il  quale  sono  stati
nominati i componenti del predetto Comitato; 
  Viste le risultanze delle riunioni tenute dal predetto Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  criteri  individuati  dal  Comitato  di   cui   al   decreto
ministeriale  23  dicembre  2009,  citato   in   premessa,   per   la
determinazione del sostegno di cui al regolamento (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103-novodecies, paragrafo  3,
secondo comma, sono i seguenti: 
    a) perdita di reddito, connessa alla distruzione  o  eliminazione
dei grappoli e' data dalla resa media del vigneto per i  prezzi  medi
delle uve da vino, prendendo a riferimento: 
      1) resa media del vigneto: calcolata a livello regionale e  per
tipologia utilizzata (D.O. - IG - Vino  comune)  tenuto  conto  delle
dichiarazioni di raccolta delle ultime cinque campagne ad  esclusione
della campagna con la resa piu' alta e di quella  con  la  resa  piu'
bassa; 
      2) prezzi medi delle uve da vino: individuati  sulla  base  dei
prezzi rilevati, nella campagna di  riferimento,  da  ISMEA  ai  fini
della  determinazione  del  valore   delle   produzioni   ammissibile
all'assicurazione agevolata ai sensi della  normativa  del  Fondo  di
solidarieta' nazionale.  Le  regioni  e  province  autonome,  possono
integrare tali dati con rilevazioni ad hoc anche pluriennali. 
    b) costi diretti della distruzione o  eliminazione  dei  grappoli
sono differenziati a seconda  che  la  misura  si  attui  con  metodo
manuale, meccanico o  chimico  e,  fermo  restando  il  disposto  del
regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28  giugno  2008,
art.  14,  paragrafo  1,  sono  determinati   secondo   le   seguenti
indicazioni: 
      1) per il metodo manuale, e' individuato un costo compreso  tra
7,00 e 9,00 euro per quintale  in  base  alla  resa  media  regionale
determinata come indicato alla lettera  a)  punto  1),  tenuto  conto
delle peculiarita' del vigneto; 
      2) per il metodo meccanico, e' individuato  un  costo  compreso
tra 900,00 e 1.000,00 euro/ha  in  funzione  delle  peculiarita'  del
vigneto; 
      3) per il metodo chimico, in funzione dei costi  effettivamente
sostenuti dal produttore. 
  2.  L'importo  del  sostegno,  determinato  applicando  i   criteri
indicati al comma 1, rappresenta l'importo massimo  che  puo'  essere
erogato ai soggetti beneficiari; tale  importo  non  puo',  comunque,
superare il limite fissato dal  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103-novodecies, paragrafo 4. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 marzo 2010 
 
                                       Il direttore generale: Aulitto