IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto l'art. 242 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267,  concernente   l'individuazione   degli   enti   strutturalmente
deficitari; 
  Visto l'art. 243 del citato testo unico il quale - ai commi 2, 6  e
7 - dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in  materia  di
copertura del  costo  di  alcuni  servizi  sia  gli  enti  locali  in
condizioni strutturalmente deficitarie di cui al precedente art. 242,
comma 1, sia gli enti locali che non hanno  prodotto  il  certificato
sul rendiconto della gestione con l'annessa  tabella  dei  parametri,
sia gli enti locali che non hanno approvato nei termini di  legge  il
rendiconto della gestione, nonche' gli enti locali dissestati; 
  Visto l'art. 243, comma 4, del citato testo unico  che  rimanda  ad
apposito decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, la fissazione  dei  tempi  e  delle
modalita' per la presentazione ed il controllo  della  certificazione
di cui al comma 2 del medesimo articolo; 
  Visto il precedente decreto ministeriale 26 marzo 2007,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  83  del  10
aprile 2007, con il quale  sono  state  fissate  le  modalita'  della
certificazione di che trattasi, valide per il triennio 2006-2008; 
  Ravvisata la necessita'  di  approvare  i  modelli  delle  predette
certificazioni  per  il  triennio  2009,  2010  e  2011  nonche'   di
individuare i termini di presentazione  delle  stesse  certificazioni
per gli enti in condizioni di deficitarieta' strutturale, sulla  base
delle   risultanze   dei   parametri   allegati   in   tabella   alla
certificazione del rendiconto di bilancio rispettivamente degli  anni
2007, 2008 e 2009, oltre che per gli enti locali ad  essi  equiparati
dalla normativa in materia; 
  Dato atto che l'individuazione degli enti locali in  condizioni  di
deficitarieta' strutturale sulla base delle risultanze del rendiconto
degli anni 2007 e 2008 e' avvenuta applicando i parametri di  cui  al
decreto  ministeriale  10  giugno  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 188 del  14  agosto  2003,  i  cui  effetti  sono  stati
prorogati - fino alla fissazione di nuovi parametri - dal  comma  714
dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006; 
  Dato atto che l'individuazione degli enti locali in  condizioni  di
deficitarieta' strutturale sulla base della risultanze del rendiconto
dell'anno 2009 avverra' applicando i  parametri  di  cui  al  decreto
ministeriale 24 settembre 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 238 del 13 ottobre 2009; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 4 marzo 2010, che si e' espressa favorevolmente in proposito; 
  Visti i precedenti decreti in data 5 agosto  1992  ed  in  data  15
marzo 1994 concernenti la delega alle prefetture-uffici  territoriali
del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per  la
dimostrazione del tasso di copertura  dei  costi  di  alcuni  servizi
degli  enti  locali  e  di  irrogazione  delle  sanzioni  di   legge,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 193 del  18  agosto  1992  e  -  serie
generale - n. 80 del 7 aprile 1994; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del  decreto  in  esame
consiste nella approvazione di modelli di certificati i cui contenuti
hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono approvati gli allegati  certificati  per  comuni  nonche'  per
province e comunita' montane, parte integrante del presente  decreto,
concernenti la dimostrazione, per il  triennio  2009  -  2011,  della
copertura del costo complessivo di gestione  dei  servizi  a  domanda
individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti  urbani  e  del
servizio di acquedotto.