IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale Visto l'art. 242 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari; Visto l'art. 243 del citato testo unico il quale - ai commi 2, 6 e 7 - dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi sia gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al precedente art. 242, comma 1, sia gli enti locali che non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, sia gli enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione, nonche' gli enti locali dissestati; Visto l'art. 243, comma 4, del citato testo unico che rimanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la fissazione dei tempi e delle modalita' per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo; Visto il precedente decreto ministeriale 26 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 10 aprile 2007, con il quale sono state fissate le modalita' della certificazione di che trattasi, valide per il triennio 2006-2008; Ravvisata la necessita' di approvare i modelli delle predette certificazioni per il triennio 2009, 2010 e 2011 nonche' di individuare i termini di presentazione delle stesse certificazioni per gli enti in condizioni di deficitarieta' strutturale, sulla base delle risultanze dei parametri allegati in tabella alla certificazione del rendiconto di bilancio rispettivamente degli anni 2007, 2008 e 2009, oltre che per gli enti locali ad essi equiparati dalla normativa in materia; Dato atto che l'individuazione degli enti locali in condizioni di deficitarieta' strutturale sulla base delle risultanze del rendiconto degli anni 2007 e 2008 e' avvenuta applicando i parametri di cui al decreto ministeriale 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, i cui effetti sono stati prorogati - fino alla fissazione di nuovi parametri - dal comma 714 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006; Dato atto che l'individuazione degli enti locali in condizioni di deficitarieta' strutturale sulla base della risultanze del rendiconto dell'anno 2009 avverra' applicando i parametri di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2009; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 4 marzo 2010, che si e' espressa favorevolmente in proposito; Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega alle prefetture-uffici territoriali del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e - serie generale - n. 80 del 7 aprile 1994; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di modelli di certificati i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; Decreta: Art. 1 Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonche' per province e comunita' montane, parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, per il triennio 2009 - 2011, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.