IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda  del  sig.  Sokolowski  Adam,  cittadino  polacco,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto
legislativo,   il   riconoscimento   del   diploma   di   perito   in
elettromeccanica conseguito presso l'Istituto professionale  di  base
«Dolmen» facente parte del  Complesso  degli  istituti  professionali
meccanici n. 2 di Wroclaw (Polonia), per l'assunzione in Italia della
qualifica di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attivita'
di impianti elettrici, elettronici ed antincendio di cui all'art.  1,
comma 2, lettere a), b) e g) del decreto del Ministero dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del  28
ottobre  2009,  che  ha  ritenuto  il  titolo  di  studio   posseduto
dall'interessato, unitamente all'esperienza biennale professionale in
Italia presso  ditte  abilitate  per  le  sole  lettere  a)  e  b)  -
installazione impianti elettrici ed elettronici, idoneo ed  attinente
all'esercizio dell'attivita' di responsabile tecnico in  imprese  che
esercitano l'attivita' di manutenzione ed installazione  di  impianti
elettrici ed elettronici, senza necessita' di applicare alcuna misura
compensativa, mentre ha  espresso  parere  sfavorevole,  neanche  con
applicazione  di   misura   compensativa,   per   la   richiesta   di
riconoscimento relativa all'attivita' antincendio, di cui all'art. 1,
comma 2, lettera g) del decreto ministeriale n. 37/2008 a causa della
carenza di esperienza lavorativa nel suddetto settore; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di
categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti; 
  Considerato che il Ministero  dello  sviluppo  economico  con  nota
prot. n. 109016 del 26 novembre 2009 ha comunicato al richiedente,  a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause ostative all'accoglimento della domanda; 
  Verificato  che  il  richiedente,  avvalendosi  della  facolta'  di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241, ha preso atto del parere espresso dalla  Conferenza  di
servizi con nota prot. n. 117290 del 17 dicembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al sig. Sokolowski Adam, cittadino  polacco,  nato  a  Wegliniec
(Polonia) il 20 novembre 1961 e' riconosciuto il titolo di studio  di
cui in premessa, quale titolo valido per  lo  svolgimento  in  Italia
dell'attivita' di manutenzione ed installazione di impianti elettrici
ed elettronici di cui all'art. 1,  comma  2,  lettere  a)  e  b)  del
decreto del Ministero dello sviluppo economico 22  gennaio  2008,  n.
37, mentre non e' riconosciuto idoneo, neanche  con  applicazione  di
misura compensativa, per l'esercizio dell'attivita' di  installazione
di impianti antincendio di cui all'art. 1, comma 2,  lettera  g)  del
decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 a causa della carenza  di
esperienza professionale nel suddetto settore. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai sensi dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 15 febbraio 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio