IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                           E L'INNOVAZIONE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                                e con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il comma 17, primo periodo, dell'art. 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, il quale prevede che le  somme  derivanti  dalle
riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al medesimo art.  61,
con esclusione di quelle di cui  ai  commi  14  e  16,  sono  versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni  dotati  di  autonomia
finanziaria ad apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato; 
  Visto il citato comma 17, periodi terzo e quarto, ove  e'  previsto
che le somme versate ai sensi del primo periodo sono  riassegnate  ad
un apposito fondo di parte corrente, la cui dotazione finanziaria  e'
stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; 
  Visto il citato comma 17, periodo quinto, ove e' previsto  che  con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze  una  quota  del  predetto  fondo  puo'
essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del  soccorso
pubblico, inclusa l'assunzione  di  personale  in  deroga  ai  limiti
stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui  al
comma 22 del medesimo art. 61, e che un'ulteriore quota del  predetto
fondo puo' essere destinata  al  finanziamento  della  contrattazione
integrativa delle amministrazioni indicate  nell'art.  67,  comma  5,
ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione  dell'art.
67, comma 2; 
  Visto il comma 22 del citato art. 61, con il quale  la  Polizia  di
Stato,  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   l'Arma   dei
carabinieri, il Corpo  della  guardia  di  finanza,  il  Corpo  della
polizia  penitenziaria  ed  il  Corpo  forestale  dello  Stato   sono
autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente
entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009
e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse  di
cui al citato comma 17; 
  Visto il comma 2 dell'art. 67 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, il quale prevede che per l'anno 2009, nelle more di un  generale
riordino della materia  concernente  la  disciplina  del  trattamento
economico accessorio, ai sensi dell'art. 45 del  decreto  legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  rivolta  a  definire  una  piu'   stretta
correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative
e allo  svolgimento  di  attivita'  di  rilevanza  istituzionale  che
richiedono  particolare   impegno   e   responsabilita',   tutte   le
disposizioni   speciali   previste   nell'allegato   B   del   citato
decreto-legge, che prevedono risorse aggiuntive a  favore  dei  fondi
per  il  finanziamento   della   contrattazione   integrativa   delle
amministrazioni statali, sono disapplicate; 
  Considerato anche quanto previsto dal Protocollo  d'intesa  tra  il
Governo e le Organizzazioni sindacali del 30 ottobre 2008  in  ordine
al recupero delle risorse ridotte ai sensi dell'art. 67, commi 2 e 5,
del citato decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio
2009, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive a favore
dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato», emanato ai sensi dell'art. 7-bis, comma
1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2009,  n.  14,   aggiunto
dall'art. 7-ter, comma 15, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'art. 2, comma 32, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009), in base al  quale,
a decorrere dall'anno 2009, il trattamento economico  accessorio  dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche  e'  corrisposto  in  base
alla qualita', produttivita' e capacita' innovativa della prestazione
lavorativa; 
  Visto  l'art.  40,  comma  3-bis,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art.  54
del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  emanato   in
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, il quale prevede  che  la
contrattazione collettiva integrativa assicura  adeguati  livelli  di
efficienza  e  produttivita'  dei  servizi   pubblici,   incentivando
l'impegno e la qualita' della performance; 
  Considerata l'esigenza di  assicurare  la  finalita'  della  tutela
della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico; 
  Considerato che per quelle  amministrazioni  dello  Stato  che  non
ricadono nel campo di  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
citato art. 7-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,
n. 14, aggiunto dall'art.  7-ter,  comma  15,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, nonche' di cui al citato decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, si ritiene  opportuno  dare
omogenea  attuazione  all'impegno  assunto  dal  Governo  nel  citato
Protocollo del 30 ottobre 2009; 
  Considerata l'esigenza di riconoscere per tutte le  amministrazioni
interessate alla disapplicazione delle disposizioni di  cui  all'art.
67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una quota  pari
al 75% delle corrispondenti somme finalizzate all'incentivazione  del
personale con  riferimento  all'anno  2008,  al  fine  di  assicurare
omogeneita' ed equita' nella ripartizione delle risorse  e  in  piena
coerenza con quanto gia' riconosciuto per talune amministrazioni  con
il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  datato  3
settembre 2009, registrato dalla Corte  dei  conti  il  30  settembre
2009, registro n. 5, foglio n. 58; 
  Considerato che le assegnazioni di risorse  previste  dal  presente
provvedimento non eccedono il limite di cui all'art. 67, comma 5, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
127536 di riassegnazione di risorse di cui al terzo periodo del comma
17 a favore del capitolo 3077, in corso di perfezionamento. 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con
il quale l'on. Prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2008, con il quale all'on.  Prof.  Renato  Brunetta,  Ministro  senza
portafoglio,  e'  stato  conferito   l'incarico   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e' stato delegato,  tra  l'altro,  ad  esercitare  le
funzioni riguardanti «... le iniziative  e  le  misure  di  carattere
generale volte a garantire la  piena  ed  effettiva  applicazione  ed
attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Risorse destinate alla tutela della sicurezza pubblica 
 
  1. Per l'anno 2009, la somma di 100 milioni di euro  a  valere  sul
fondo  di  cui  al  comma  17,  periodo  quarto,  dell'art.  61   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' destinata all'acquisto di  beni
e servizi finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica. 
  2.  Ai  sensi  dell'art.  61,  comma   17,   periodo   sesto,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la somma di  cui  al  comma  1  e'
ripartita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unita' previsionali di
base.