IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive  modificazioni,
riguardante l'istituzione del regime di tesoreria unica per  enti  ed
organismi pubblici; 
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione delle unita' previsionali
di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema  di  tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; 
  Visto in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n.  279  del
1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista; 
  Visto l'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  che
ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista  di  cui
al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle Aziende  sanitarie
locali,   alle   Aziende    ospedaliere,    comprese    le    Aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, del decreto  legislativo
21 dicembre 1999, n. 517 e  i  Policlinici  universitari  a  gestione
diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  di
diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali  e  alle
Agenzie sanitarie regionali; 
  Visto  in  particolare,  il  comma  8,  dell'art.  77-quater,   del
decreto-legge n. 112 del 2008 che ha  previsto  l'apertura  di  nuove
contabilita' speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie
e il trasferimento sulle predette contabilita' speciali  delle  somme
giacenti,  alla  data  del  31  dicembre  2008,  sulle   preesistenti
contabilita' speciali  per  spese  correnti  e  per  spese  capitale,
prevedendone il prelievo in quote  annuali  costanti  del  venti  per
cento; 
  Considerato che il comma 8, dell'art. 77-quater, del  decreto-legge
n. 112 del 2008 prevede che, su richiesta delle  Regioni  competenti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, possono  essere  concesse
deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle  nuove
contabilita' speciali; 
  Considerato che la  provincia  autonoma  di  Bolzano  con  nota  n.
1403/405744 del 16 luglio 2009 ha chiesto la  deroga  al  limite  del
prelievo  annuale  del  venti  per  cento,  per  l'importo  di   euro
21.250.882,00, pari al cento per cento della  somma  al  31  dicembre
2008, relativamente all'Azienda sanitaria Alto Adige; 
  Vista la nota n. 1403/551080 del 1° ottobre 2009,  di  integrazione
della nota n. 1403/405744 dei 16 luglio 2009; 
  Tenuto conto che dalla  documentazione  allegata  alla  nota  della
provincia autonoma di Bolzano n. 1403/551080  del  1°  ottobre  2009,
riferita all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, emerge una situazione
finanziaria critica e  tale  da  giustificare  la  concessione  della
deroga; 
  Ritenuta l'opportunita' di evitare che la mancata concessione della
deroga possa comportare  un  danno  alla  struttura  sanitaria  della
provincia autonoma di Bolzano correlato agli interessi passivi per il
ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dall'Istituto tesoriere; 
  Vista la nota in data 3 novembre 2009 del Ministro dell'economia  e
delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di
deroga al predetto limite per l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige; 
  Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008,  con  il  quale  al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
e' stata conferita la delega per talune funzioni  di  competenza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per i motivi di cui alle premesse, l'Azienda sanitaria dell'Alto
Adige e' autorizzata  ad  utilizzare  nel  corso  del  2009  l'intero
importo delle giacenze esistenti al 31dicembre  2008,  in  deroga  al
limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-quater
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque
soggette a vincoli di indisponibilita' e restano  a  disposizione  di
giustizia. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 dicembre 2009 
 
                                              p. Il Presidente: Letta