IL DIRETTORE GENERALE 
      dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi 
 
    Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  novembre
1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 44 del 17 febbraio 1973, con  il  quale  sono  stati  istituiti  i
registri di varieta' di  cereali,  patata,  specie  oleaginose  e  da
fibra; 
    Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19  della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del  27  gennaio  2010,  ha
espresso parere favorevole all'inserimento, nel relativo registro  di
varieta' di specie agrarie,  delle  varieta'  indicate  nel  presente
decreto; 
    Ritenuto che  non  sussistono  motivi  ostativi  all'accoglimento
delle proposte sopramenzionate; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo1997, n. 59; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  2009,
n. 129, concernente il regolamento di  organizzazione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
    Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8  ottobre  1973,  n.  1065,  le  varieta'  sotto  elencate,  le  cui
descrizioni ed i  risultati  delle  prove  eseguite  sono  depositati
presso questo Ministero, iscritte, fino alla  fine  del  decimo  anno
civile successivo a quello  dell'iscrizione  medesima,  nel  registro
nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  
    Il presente decreto entrera' in vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 febbraio 2010 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.