IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento n.  396/2005  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche  concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visti i decreti di autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'  art.
8 comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei prodotti
fitosanitari  elencati   nel   dispositivo   del   presente   decreto
contenenti,  da  sole  o  in   associazione,   le   sostanze   attive
clothianidin, metrafenone, spinosad, thiacloprid,  thiamethoxam,  non
presenti sul mercato comunitario alla data  del  26  luglio  1993  ed
iscritte in allegato I del sopra citato decreto legislativo 17  marzo
1995, n. 194 successivamente all'autorizzazione del relativo prodotto
fitosanitario; 
  Visti i decreti di modifica successiva delle autorizzazioni di  cui
trattasi ed  ulteriori  decreti  correlati  tra  cui  il  decreto  14
settembre 2009 concernente  «Proroga  della  sospensione  cautelativa
dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei  prodotti
fitosanitari   contenenti   le    sostanze    attive    clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil»; 
  Visto il decreto 17 febbraio 2005, di  attuazione  della  direttiva
2004/99/CE  della  Commissione  del  1°  ottobre  2004,   concernente
l'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17  marzo  1995,
n. 194 della sostanza attiva thiacloprid fino al 31 dicembre 2014; 
  Visto il decreto 10 novembre 2006, di  attuazione  della  direttiva
2006/41/CE  della  Commissione  del  7   luglio   2006,   concernente
l'iscrizione nel  sopra  citato  allegato  I  della  sostanza  attiva
clothianidin fino al 31 luglio 2016; 
  Visto il decreto 29 maggio  2007,  di  attuazione  della  direttiva
2007/6/CE  della  Commissione  del  14  febbraio  2007,   concernente
l'iscrizione nel  sopra  citato  allegato  I  delle  sostanze  attive
metrafenone, spinosad e thiamethoxam fino al 31 gennaio 2017; 
  Considerato  che   i   prodotti   in   questione   hanno   superato
positivamente la prima fase delle  verifiche  previste  in  relazione
all'accertamento della conformita'  alle  condizioni  riguardanti  le
sostanze attive sopraindicate  e,  ove  pertinente,  degli  ulteriori
requisiti di cui alla parte A delle disposizioni specifiche riportate
nell'allegato dei suddetti decreti; 
  Considerato che la sostanza attiva beta-cyfluthrin,  contenuta  nel
prodotto fitosanitario Poncho Beta in miscela con la sostanza  attiva
clothianidin, e' stata iscritta  nel  sopra  citato  allegato  I  con
decreto 20 giugno 2003,  di  attuazione  della  direttiva  2003/31/CE
della Commissione dell'11 aprile 2003, precedente  all'autorizzazione
del prodotto in questione e che, pertanto, in tale autorizzazione  si
e' tenuto conto delle disposizioni e dei requisiti di cui al suddetto
decreto del 20 giugno 2003; 
  Considerato, inoltre, che e' attualmente in corso il riesame  delle
specifiche condizioni di autorizzazione  dei  prodotti  in  questione
alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato  VI  del  decreto
legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  sulla  base  di  un  fascicolo
conforme ai requisiti di cui all'allegato III del  suddetto  decreto,
tenendo conto delle conclusioni del  rapporto  di  valutazione  delle
sostanze attive componenti adottato dal Comitato  permanente  per  la
catena alimentare  e  la  salute  degli  animali  e  delle  ulteriori
condizioni  di  cui  alle  disposizioni  specifiche,  parte   B   ove
pertinente, riportate nell'allegato dei suddetti decreti; 
  Ritenuto di dover procedere ad una proroga delle autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari in questione di almeno 12 mesi, a far data  dal
presente decreto, al fine di consentire la conclusione  del  suddetto
riesame assicurando, nel contempo,  la  legittima  continuita'  delle
relative autorizzazioni al commercio e all'impiego; 
 
                              Decreta: 
 
  E' prorogata di dodici mesi,  a  far  data  dal  presente  decreto,
l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e  all'impiego   dei
prodotti fitosanitari elencati nella sottostante tabella,  registrati
con decreti ai numeri ivi riportati, alle  condizioni  stabilite  dai
relativi decreti di autorizzazione, successive modifiche e  ulteriori
decreti correlati tra cui il decreto 14  settembre  2009  concernente
«Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego
per la concia di sementi  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  le
sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil». 
  Sono  fatti  salvi  gli  ulteriori  adempimenti  e  gli   eventuali
adeguamenti delle condizioni di autorizzazione di  tali  prodotti  in
applicazione delle disposizioni di cui alle direttive  di  iscrizione
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194  delle
sostanze attive componenti. 
  E' fatto salvo, inoltre,  ogni  adempimento  ed  adeguamento  delle
condizioni  di  autorizzazione  di  tali  prodotti  fitosanitari   in
conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.  396/2005
e  successive  modifiche  e  ad  ogni  altra  eventuale  disposizione
riguardante le sostanze attive componenti. 
    
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana ed avra' valore di  notifica  alle  imprese
interessate. 
    Roma, 25 febbraio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello