IL DIRETTORE GENERALE 
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007, con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre, della denominazione di origine protetta «Stelvio o Stilfser»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio  2007,  con  il  quale
l'organismo «Istituto Nord Est Qualita' -  INEQ»,  con  sede  in  San
Daniele  del  Friuli,  Via  Rodeano,  71,  e'  stato  autorizzato  ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Stelvio o Stilfser»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dall'8  marzo  2007,  data  di  entrata  in   vigore   del
Regolamento (CE) n.148/2007 del 15 febbraio 2007; 
  Considerato  che  il  Konsortium  Stilfser  Kase,   pur   essendone
richiesto, non  ha  ancora  provveduto  a  segnalare  l'organismo  di
controllo da autorizzare per il  triennio  successivo  alla  data  di
scadenza dell'autorizzazione sopra citata; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Stelvio o
Stilfser» anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa   oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  9  maggio  2007,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «Istituto Nord est Qualita' -  INEQ»  oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord
Est Qualita' - INEQ» con decreto  9  maggio  2007,  ad  effettuare  i
controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta   «Stelvio   o
Stilfser», registrata con il Regolamento della  Commissione  (CE)  n.
148 del 15 febbraio 2007 e' prorogata fino all'emanazione del decreto
di   rinnovo   dell'autorizzazione   all'organismo   stesso    oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.