IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  28
marzo 2003, concernente la dichiarazione di  stato  di  emergenza  in
relazione al grave rischio per la  pubblica  e  privata  incolumita',
derivante da possibili  azioni  di  natura  terroristica  conseguenti
all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275
del 28 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e politiche
sociali in data 21 maggio 2009, recante «Misure urgenti in materia di
profilassi e terapia dell'influenza A (H1N1)»; 
  Rilevato che l'organizzazione mondiale della  sanita'  in  data  11
giugno 2009 ha portato il livello di allerta pandemico alla  fase  6,
la piu' elevata e mai dichiarata  precedentemente,  corrispondente  a
«pandemia influenzale in atto»; 
  Rilevato che allo scopo di mettere in atto misure idonee a mitigare
l'impatto  derivante  dalla  diffusione  in  Italia  della   pandemia
influenzale    A(H1N1),    sulla     scorta     delle     indicazioni
dell'Organizzazione mondiale della  sanita'  e  del  piano  pandemico
nazionale, e' stata adottata l'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009; 
  Dato atto che detta ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3798/2009  ha,  tra  l'altro,  autorizzato  il  direttore
generale  della  prevenzione  sanitaria  dell'allora  Ministero   del
lavoro, della salute e delle politiche sociali a  provvedere,  con  i
poteri di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo  2003  anche  esercitando
diritti di prelazione gia' acquisiti presso produttori  farmaceutici,
ad acquisire in termini di somma urgenza la fornitura delle  dosi  di
vaccino necessarie  per  assicurare  la  vaccinazione  di  almeno  il
quaranta per cento della popolazione italiana; 
  Vista l'ordinanza  ministeriale  11  settembre  2009  e  successive
modifiche ed integrazioni, concernente «Misure urgenti in materia  di
profilassi vaccinale dell'influenza pandemica A(H1N1)», con la  quale
sono state individuate le categorie di persone alle quali offrire  la
vaccinazione de qua; 
  Considerato  l'attuale  andamento   epidemiologico   dell'influenza
pandemica A(H1N1) nel territorio della Repubblica italiana; 
  Considerato che pure a fronte  della  recente  conferma,  da  parte
dell'OMS, del livello 6 di allarme pandemico, le dosi di vaccino sino
ad oggi acquisite  dallo  Stato  costituiscono,  in  ogni  caso,  una
riserva  idonea  a  fronteggiare   eventi   epidemiologici   connessi
all'influenza A (H1N1), relativamente alla campagna  di  vaccinazione
2009/2010, avuto particolare riguardo ai risultati evidenziati  dalla
relazione del presidente dell'Istituto superiore di sanita'  in  data
16 marzo 2010, protocollo n. 201/10 COR-F, nella quale  motivatamente
si  conclude  che  «il  quantitativo  di  vaccini  pandemici   ancora
disponibili nel nostro Paese (circa 8 milioni di dosi)  e'  piu'  che
sufficiente  a  limitare  gli  effetti  negativi   di   un'eventuale,
ulteriore circolazione di A/H1N1 2009 almeno  sino  all'inizio  della
prossima stagione influenzale»; 
  Considerato  che  la  menzionata  ricognizione  dell'effettiva   ed
attuale  situazione  di  fatto  giustifica  la  parziale   revoca   e
conseguente   modificazione   dell'efficacia    dell'ordinanza    del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009,  n.  3798,  nei
termini indicati in dispositivo; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  sussistono  le  condizioni,   ai   sensi
dell'art. 21-quinquies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  per
procedere alla revoca parziale e conseguente modificazione  dell'art.
1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n. 3798 del 31 luglio 2009; 
  Rilevato, sotto un autonomo e diverso profilo, che  la  commissione
affari sociali,  sanita'  e  famiglia  dell'assemblea  del  Consiglio
d'Europa, nel gennaio 2010, ha aperto  un'inchiesta  in  merito  alle
decisioni prese dall'Organizzazione mondiale della  sanita'  e  dagli
stati membri, per fronteggiare il rischio della pandemia e che, a tal
fine, e' previsto un rapporto da parte del relatore incaricato,  Paul
Flynn, entro la fine del mese di aprile 2010; 
  Sentito il Ministro della salute,  che  si  e'  espresso  con  nota
dell'11 marzo 2010; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Fermo quanto previsto dal citato art. 21-quinquies,  a  parziale
revoca e conseguente modificazione dell'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3798  del  31  luglio  2009,  con  limitato
riguardo alle esigenze relative alla stagione influenzale  in  corso,
l'autorizzazione all'acquisto di  cui  all'art.  1,  comma  1,  della
citata ordinanza  e'  rideterminata  quantitativamente  nella  misura
massima indicata nella nota  dell'Istituto  superiore  della  sanita'
indicata in premessa. 
  2. Per effetto  di  quanto  disposto  dal  comma  1,  il  direttore
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute  e'
autorizzato a porre in essere gli atti consequenziali. 
  3. Resta impregiudicata ogni determinazione, azione od eccezione  a
tutela degli interessi pubblici, anche  all'esito  dell'attivita'  di
inchiesta del Consiglio d'Europa citata in premessa. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 marzo 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi