IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento n.  396/2005  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche  concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego,  e  successive  modifiche,  dei  prodotti   fitosanitari
elencati nel dispositivo del presente decreto, contenenti le sostanze
attive nuove, non presenti sul mercato comunitario alla data  del  26
luglio  1993,  famoxadone,  fenamidone,  iodosulfuron,  iprovalicarb,
isoxaflutole,  metalaxil-m,  oxadiargyl,  in  combinazione   con   le
sostanze   attive   note    aclonifen,    cimoxanil,    clorotalonil,
fenoxaprop-p, fludioxonil, folpet, fosetil, mancozeb, rame; 
  Visti il decreto ministeriale 29 luglio 2003  di  attuazione  della
direttiva 2002/64/CE, il decreto ministeriale  26  novembre  2003  di
attuazione della direttiva  2003/68/CE,  il  decreto  ministeriale  6
febbraio 2004 di attuazione della direttiva  2003/84/CE,  il  decreto
ministeriale  11  febbraio  2003  di   attuazione   della   direttiva
2002/48/CE successivamente modificata con decisione  2009/685/CE,  il
decreto ministeriale 26 novembre 2003 di attuazione  della  direttiva
2003/68/CE, il decreto ministeriale  29  luglio  2003  di  attuazione
della direttiva 2002/64/CE, il decreto ministeriale 20 giugno 2003 di
attuazione  della  direttiva  2003/23/CE,  concernenti   l'iscrizione
nell'allegato I  nel  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194
rispettivamente delle sostanze attive nuove  famoxadone,  fenamidone,
iodosulfuron, iprovalicarb, isoxaflutole, metalaxil-m, oxadiargyl; 
  Visti il decreto ministeriale 22 aprile 2009  di  attuazione  della
direttiva 2008/116/CE, il decreto  ministeriale  31  agosto  2009  di
attuazione della direttiva 2008/125/CE successivamente modificata con
direttiva 2009/146/CE attualmente in corso di recepimento, il decreto
ministeriale 7 marzo 2006 di attuazione della  direttiva  2005/53/CE,
il decreto  ministeriale  11  settembre   2008  di  attuazione  della
direttiva 2008/66/CE, il  decreto  ministeriale  29  aprile  2008  di
attuazione della direttiva 2007/76/CE,  il  decreto  ministeriale  26
aprile 2007 di attuazione della direttiva  2007/5/CE  successivamente
modificata con decisione  2008/782/CE,  il  decreto  ministeriale  20
febbraio 2007 di attuazione della direttiva  2006/64/CE,  il  decreto
ministeriale 7 marzo 2006 di attuazione della  direttiva  2005/72/CE,
il  decreto  ministeriale  15  settembre  2009  di  attuazione  della
direttiva  2009/37/CE,  concernenti  l'iscrizione  nel  sopra  citato
allegato I rispettivamente  delle  sostanze  attive  note  aclonifen,
cimoxanil, clorotalonil, fenoxaprop-p, fludioxonil, folpet,  fosetil,
mancozeb, rame; 
  Considerato  che   i   prodotti   in   questione   hanno   superato
positivamente la prima fase delle  verifiche  previste  in  relazione
all'accertamento della conformita'  alle  condizioni  riguardanti  le
sostanze attive nuove; 
  Considerato che qualora un prodotto contenga in associazione due  o
piu' sostanze attive, nuove e/o note, lo stesso  costituisce  oggetto
di riesame in merito alle specifiche  condizioni  di  autorizzazione,
sulla  base  di  un  fascicolo  conforme  alle  prescrizioni  di  cui
all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194  e  in
applicazione dei principi uniformi di cui  all'allegato  VI  di  tale
decreto,  solo  successivamente  all'iscrizione  nel   sopra   citato
allegato I di tutte le sostanze attive  componenti  con  modalita'  e
tempi stabiliti dalla direttiva di iscrizione, e relativo decreto  di
attuazione, della sostanza attiva da ultimo iscritta; 
  Considerato che le  sostanze  attive  note  presenti  nei  prodotti
fitosanitari di cui trattasi sono state  iscritte  nel  sopra  citato
allegato I successivamente alle sostanze attive nuove  in  miscela  e
che e' attualmente in corso la procedura di riesame di tali prodotti,
anche attraverso convenzioni stipulate  con  istituti  scientifici  e
universita',  secondo  i  termini  stabiliti   dalla   direttiva   di
iscrizione, e relativo decreto di attuazione, della  sostanza  attiva
nota componente da ultimo iscritta; 
  Considerato  che  ulteriori  prodotti  fitosanitari   con   analoga
composizione in sostanze attive note, per i quali  sono  altresi'  in
corso le verifiche e valutazioni tecniche previste dalle sopra citate
direttive, e relativi decreti di attuazione, sono stati prorogati  al
31 dicembre 2010 con decreto 31 luglio 2009; 
  Ritenuto di procedere alla proroga fino al 31 dicembre  2010  delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi al  fine  di
consentire  la  prosecuzione  della  suddetta  procedura  di  riesame
uniformandone, al tempo stesso, il termine  di  scadenza  con  quello
delle autorizzazioni relative ai prodotti con analoga composizione in
sostanze attive note di cui al sopra citato decreto 31 luglio 2009; 
 
                              Decreta: 
 
  E'  prorogata   fino   al   31   dicembre   2010   l'autorizzazione
all'immissione in commercio e all'impiego dei  prodotti  fitosanitari
elencati nella seguente tabella, registrati con decreti ai numeri ivi
riportati. 
  Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti  stabiliti  dai  decreti
d'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.
194  delle   sostanze   attive   componenti,   ed   i   provvedimenti
amministrativi  conseguenti,  secondo  le  modalita'  e  nei  termini
previsti da tali decreti. 
  E' fatto salvo, inoltre,  ogni  adempimento  ed  adeguamento  delle
condizioni  di  autorizzazione  di  tali  prodotti  fitosanitari   in
conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.  396/2005
e  successive  modifiche  e  ad  ogni  altra  eventuale  disposizione
riguardante le sostanze attive componenti. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ed avra' valore di  notifica  alle  imprese
interessate. 
      Roma, 9 febbraio 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello