IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001; Viste le motivate richieste della Regione Toscana circa la necessita' di un periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua; Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio Superiore di Sanita' nella seduta del 14 dicembre 2009; Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita' espresso nella seduta del 25 marzo 2009 in merito alla possibilita' di rinnovo di VMA per i parametri vanadio, clorito e trialometani per il triennio 2010-2012; Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Considerato che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare; Decreta: Art. 1 1. La regione Toscana puo' concedere il rinnovo della deroga per i comuni per i quali e' stata presentata opportuna documentazione, relativamente ai parametri Clorito e Trialometani entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 1,3 mg/1 e di 80 µg/1 (fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 µg/1) fino al 31 dicembre 2010. 2. E' rimessa all'Autorita' regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero della salute qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana. 3. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte della regione Toscana, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2010, di una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno ed un programma dettagliato di quanto previsto. 4. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. Delle iniziative adottate dovra' essere data informazione al Ministero della salute.