IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.  31,
relativo alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo  umano,
pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001; 
  Viste le motivate richieste della Regione Lazio circa la necessita'
di un periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai  provvedimenti
necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua; 
  Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio  superiore
di sanita' nella seduta del 14 dicembre 2009; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  espresso  nella
seduta del 25 marzo 2009 in merito alla possibilita'  di  rinnovo  di
VMA per i parametri vanadio, clorito e trialometani per  il  triennio
2010-2012; 
  Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato  art.  13,  la
popolazione interessata deve essere tempestivamente  e  adeguatamente
informata  circa  le  deroghe  applicate  e  le  condizioni  che   le
disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua  erogata,  compreso
quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti; 
  Considerato che ove occorra, la regione o provincia  autonoma  deve
provvedere  a  formare  raccomandazioni   a   gruppi   specifici   di
popolazione per  i  quali  la  deroga  possa  costituire  un  rischio
particolare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La regione Lazio puo' concedere il rinnovo della  deroga  per  i
comuni per i quali  e'  stata  presentata  opportuna  documentazione,
relativamente ai parametri vanadio  e  trialometani  entro  i  Valori
Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 160 µg/1 (fermo restando
che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 µg/1) e di
80 µg/1 (fermo restando che il bromodiclorometano non  deve  superare
il VMA di 60 µg/1) fino al 31 dicembre 2010. 
  2. E' rimessa  all'Autorita'  regionale  la  verifica,  per  quanto
concerne le industrie alimentari presenti nel territorio  interessato
dal provvedimento di  deroga,  degli  effetti  sui  prodotti  finali,
soprattutto se destinati  alla  distribuzione  oltre  i  confini  del
suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero  della
salute qualora dai  controlli  effettuati  risultasse  un  potenziale
rischio per la salute umana. 
  3. L'eventuale rinnovo e' subordinato alla trasmissione,  da  parte
della regione Lazio,  al  Ministero  della  salute  ed  al  Ministero
dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e  non  oltre
il 30 settembre 2010, di una circostanziata relazione  sui  risultati
degli  interventi  effettuati  nell'ultimo  anno  ed   un   programma
dettagliato di quanto previsto per l'anno  successivo,  corredato  di
tutte le informazioni sui costi e sulla copertura finanziaria. 
  4.  La  regione  deve  provvedere  ad  informare   la   popolazione
interessata in attuazione del disposto di cui al decreto  legislativo
2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate
concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata  quale  che  ne
sia l'utilizzo, compreso quello per  la  produzione,  preparazione  o
trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici
di  popolazione  per  i  quali   potrebbe   sussistere   un   rischio
particolare. 
  Delle  iniziative  adottate  dovra'  essere  data  informazione  al
Ministero della salute.