IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha previsto che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sono fissati, per le societa' non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i criteri, le modalita' e la tempistica per l'utilizzo delle disponibilita' esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilita' e per effettive esigenze di spesa; Visto l'art. 18, comma 2, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che ha statuito che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare puo' essere stabilito che i soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie disponibilita' finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato, prevedendo che con gli stessi decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma; Visto l'art. 18, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che ha previsto che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione; Visto l'art. 18, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, che ha disposto che con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi da 1 a 3 possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nell'elenco richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle Autorita' indipendenti nonche' degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007, con il quale sono state approvate le «Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato»; Vista la circolare n. 27 del 25 luglio 2007 emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; Attesa la necessita' di conoscere le disponibilita' finanziarie delle societa' non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e degli enti pubblici nazionali inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ottica di ottimizzare i flussi informativi esistenti, ed al fine di un'eventuale successiva regolamentazione tesa ad ottimizzare la gestione dei flussi a livello centrale prevedendo, ove opportuno, l'obbligo a carico dei soggetti di cui al comma 1, del citato art. 18, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di detenere tutte o parte delle proprie disponibilita' finanziarie in appositi conti di Tesoreria; Considerata la necessita' di conoscere le forme di indebitamento cui i soggetti indicati al comma 1, art. 18 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, fanno ricorso, tenuto conto che l'eventuale ricorso ad indebitamento deve essere subordinato all'effettiva assenza di risorse finanziarie sui relativi conti di Tesoreria dello Stato e per effettive esigenze di spesa, cosi' come stabilito dal comma 1, del predetto art. 18, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720; Decreta: Art. 1 Ambito soggettivo 1. Le societa' non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, i cui diritti dell'azionista sono esercitati da Amministrazioni centrali dello Stato e gli enti pubblici nazionali inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad esclusione di quelli elencati al comma 4 dell'art. 18 in premessa citato, sono tenuti a comunicare le informazioni di cui all'art. 3 che segue, con le modalita' e la tempistica previste dal successivo art. 4.