IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art.  20  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Visto l'art. 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Visto l'art. 44-bis del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
  Visto l'art. 17-ter del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 gennaio 2010, recante la dichiarazione dello  stato  di  emergenza
conseguente all'eccessivo affollamento  degli  istituti  penitenziari
presenti sul territorio nazionale; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
ottobre 2004 recante indirizzi in materia  di  protezione  civile  in
relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici
di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario; 
  Considerata  la  situazione  di  grave  criticita'  conseguente  al
sovrappopolamento   del   sistema   carcerario   nazionale,   causato
dall'inadeguatezza delle strutture che ospitano gli istituti di pena; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  procedere  all'immediato  avvio   di
interventi  volti  alla   realizzazione   di   nuove   infrastrutture
carcerarie ed all'aumento della capienza di quelle esistenti, al fine
assicurare la tutela  della  salute  e  la  sicurezza  dei  detenuti,
garantendo altresi' una migliore condizione di vita degli stessi; 
  Considerato che la situazione emergenziale in atto non consente  di
provvedere attraverso l'espletamento di procedure  ordinarie,  bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Sentito il Ministero della giustizia; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
Dispone: 
                               Art. 1 
 
  1. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  del
Ministero della giustizia e' nominato  Commissario  delegato  per  la
situazione   conseguente   al   sovrappopolamento   degli    istituti
penitenziari presenti sule territorio nazionale. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  il  Commissario  delegato
predispone entro trenta giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale un apposito  Piano  di  interventi
indicandone i tempi e le modalita' di attuazione che preveda: 
    a) la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie; 
    b) la riorganizzazione, l'adeguamento ed il  potenziamento  delle
infrastrutture gia' esistenti. 
  3. Per la realizzazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza,  il  Commissario  delegato  si  avvale  del   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero  della  giustizia  e
richiede  ogni   necessaria   collaborazione   alle   Amministrazioni
periferiche dello Stato ed agli enti pubblici locali  territoriali  e
non territoriali. 
  4. Il Commissario delegato nomina uno o piu' soggetti attuatori per
essere coadiuvato nell'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  alla
presente  ordinanza,  affidando  ai  medesimi  specifici  settori  di
intervento. In particolare, per  le  iniziative  da  realizzarsi  nel
territorio  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  il  Commissario
delegato si avvale, in qualita' di soggetto attuatore, del Presidente
della medesima Provincia autonoma. 
  5. Il Commissario delegato, sentito il Capo del Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
determina con proprio provvedimento il  compenso  da  riconoscere  ai
soggetti attuatori di cui al  comma  4,  con  oneri  a  carico  delle
risorse di cui all'art. 3, in relazione al profilo  professionale  ed
alle mansioni che gli vengono attribuite. 
  6. E' istituito un Comitato di indirizzo e controllo presieduto dal
Ministro della giustizia o da un suo delegato e composto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato e dal  Capo
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri  o  da   un   suo   delegato,   cui   spetta
l'approvazione del  Piano  di  cui  al  comma  2  ed  ogni  ulteriore
attivita' di vigilanza sull'azione del Commissario delegato. 
  7. Per la  valutazione  ed  approvazione  dei  progetti  e  per  il
necessario supporto nelle attivita' da porre in essere ai sensi della
presente  ordinanza,  il  Commissario  delegato  e'   autorizzato   a
stipulare fino ad un massimo di venti contratti a  tempo  determinato
ovvero a collaborazione a progetto, sulla base di criteri  di  scelta
di carattere fiduciario. 
  8. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento, determina  i
compensi da riconoscere ai soggetti di cui al comma 7,  con  oneri  a
carico delle risorse di cui all'art. 3. 
  9. Il Commissario delegato presenta al Comitato di cui al  comma  6
una relazione trimestrale sullo stato di attuazione delle  iniziative
da porre in essere ai sensi della presente ordinanza.