IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto l'art. 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; Visto l'art. 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, recante la dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario; Considerata la situazione di grave criticita' conseguente al sovrappopolamento del sistema carcerario nazionale, causato dall'inadeguatezza delle strutture che ospitano gli istituti di pena; Ravvisata la necessita' di procedere all'immediato avvio di interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie ed all'aumento della capienza di quelle esistenti, al fine assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei detenuti, garantendo altresi' una migliore condizione di vita degli stessi; Considerato che la situazione emergenziale in atto non consente di provvedere attraverso l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Sentito il Ministero della giustizia; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e' nominato Commissario delegato per la situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sule territorio nazionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale un apposito Piano di interventi indicandone i tempi e le modalita' di attuazione che preveda: a) la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie; b) la riorganizzazione, l'adeguamento ed il potenziamento delle infrastrutture gia' esistenti. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e richiede ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni periferiche dello Stato ed agli enti pubblici locali territoriali e non territoriali. 4. Il Commissario delegato nomina uno o piu' soggetti attuatori per essere coadiuvato nell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, affidando ai medesimi specifici settori di intervento. In particolare, per le iniziative da realizzarsi nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, il Commissario delegato si avvale, in qualita' di soggetto attuatore, del Presidente della medesima Provincia autonoma. 5. Il Commissario delegato, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina con proprio provvedimento il compenso da riconoscere ai soggetti attuatori di cui al comma 4, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 3, in relazione al profilo professionale ed alle mansioni che gli vengono attribuite. 6. E' istituito un Comitato di indirizzo e controllo presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, cui spetta l'approvazione del Piano di cui al comma 2 ed ogni ulteriore attivita' di vigilanza sull'azione del Commissario delegato. 7. Per la valutazione ed approvazione dei progetti e per il necessario supporto nelle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato a stipulare fino ad un massimo di venti contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione a progetto, sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario. 8. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento, determina i compensi da riconoscere ai soggetti di cui al comma 7, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 3. 9. Il Commissario delegato presenta al Comitato di cui al comma 6 una relazione trimestrale sullo stato di attuazione delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza.