IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale  sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile; 
  Vista la delibera di Giunta Comunale del Comune di Ischia in data 3
novembre 2009, n  264,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di
circolazione sull'Isola di Ischia, degli autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori, appartenenti a persone residenti  nel  territorio  della
Regione Campania; 
  Vista la delibera della giunta comunale del comune di  Lacco  Ameno
in data 3 febbraio 2010, n. 5, concernente il divieto di  afflusso  e
di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli,  motoveicoli
e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio  della
Regione Campania; 
  Vista la delibera della giunta comunale del comune di  Casamicciola
Terme in data 9 febbraio  2010,  n.  15  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione sull'isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio della Regione Campania; 
  Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Forio in data
5 febbraio 2010, n. 27, concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di
circolazione sull'isola di Ischia degli  autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori appartenenti a persone  residenti  nel  territorio  della
Regione Campania; 
  Vista la delibera  della  Giunta  Comunale  del  Comune  di  Barano
d'Ischia in data 19 febbraio 2010, n. 28, concernente il  divieto  di
afflusso e di circolazione sull'Isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio  della  Regione  Campania   con   esclusione   di   quelli
appartenenti ai residenti nella Regione Campania  che  dimostrino  di
soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con  regolare  contratto
di affitto o 7 giorni in un albergo del Comune  di  Barano  d'Ischia,
limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; 
  Vista la delibera della  Giunta  Comunale  del  Comune  di  Serrara
Fontana in data 12 novembre 2009, n. 114,  con  la  quale  il  Comune
stesso formula le proprie proposte circa il divieto di afflusso e  di
circolazione sull'Isola di Ischia degli  autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori appartenenti a persone  residenti  nel  territorio  della
Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti  ai  residenti
nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni
in casa privata con regolare contratto di affitto o 15 giorni  in  un
albergo del Comune di  Serrara  Fontana,  limitatamente  ad  un  solo
autoveicolo per ciascun nucleo familiare; 
  Vista la nota n. 63 del 29 settembre 2009 e la nota di sollecito n.
7666 del 28 gennaio 2010, con  le  quali  si  richiedeva  all'Azienda
Autonoma di cura, soggiorno e turismo delle  Isole  di  Ischia  e  di
Procida  ed  alla  Regione  Campania,  l'emissione  del   parere   di
competenza; 
  Vista la nota della Prefettura  di  Napoli  prot.  0013930  del  25
febbraio 2010, con la  quale  si  esprime  il  parere  favorevole  al
divieto d'imbarco e  circolazione  nel  periodo  estivo  dei  veicoli
nell'Isola di Ischia; 
  Vista l'ordinanza del Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il
Lazio - Sez. 3ª - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti
non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'Isola
di Ischia, come facenti parte della «popolazione  stabile  dell'isola
stessa»; 
  Vista l'ordinanza del Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la
Campania Sez. 1ª - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la
soluzione di riduzione  dei  veicoli  appartenenti  alla  popolazione
residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore  di  una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato
contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione
turistica; 
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  restrittivi
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Divieto 
 
  Dal 1° aprile 2010 al 30 settembre 2010 sono vietati  l'afflusso  e
la circolazione sull'Isola di Ischia, comuni di  Casamicciola  Terme,
Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno,  degli
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a   persone
residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone
residenti sul territorio della Regione  Campania  con  esclusione  di
quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile
dell'Isola.