IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera di Giunta Comunale del Comune di Ischia in data 3 novembre 2009, n 264, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania; Vista la delibera della giunta comunale del comune di Lacco Ameno in data 3 febbraio 2010, n. 5, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania; Vista la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 9 febbraio 2010, n. 15 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania; Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Forio in data 5 febbraio 2010, n. 27, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania; Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Barano d'Ischia in data 19 febbraio 2010, n. 28, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Serrara Fontana in data 12 novembre 2009, n. 114, con la quale il Comune stesso formula le proprie proposte circa il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o 15 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la nota n. 63 del 29 settembre 2009 e la nota di sollecito n. 7666 del 28 gennaio 2010, con le quali si richiedeva all'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo delle Isole di Ischia e di Procida ed alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza; Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 0013930 del 25 febbraio 2010, con la quale si esprime il parere favorevole al divieto d'imbarco e circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'Isola di Ischia; Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sez. 3ª - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'Isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»; Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sez. 1ª - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1 Divieto Dal 1° aprile 2010 al 30 settembre 2010 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.