IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale  sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile; 
  Vista la delibera di giunta  comunale  del  comune  dell'isola  del
Giglio n. 12 del 29 gennaio 2010, concernente il divieto di  afflusso
e di circolazione sull'isola del Giglio, dei veicoli  appartenenti  a
persone non facenti parte  della  popolazione  stabilmente  residente
nell'isola del Giglio e degli autobus  appartenenti  ad  imprese  non
aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa; 
  Vista la nota dell'Ufficio Territoriale  del  Governo  di  Grosseto
prot. n. 0009078 del 2 marzo 2010 con  la  quale  si  esprime  parere
favorevole all'emissione del decreto in questione; 
  Vista la nota prot. n. AOO/GRT61707/O/060 del 4 marzo 2010  con  la
quale la regione Toscana esprime il proprio nulla osta  all'emissione
del decreto in questione; 
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  restrittivi
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Divieti 
 
  1. Dal 1° aprile 2010 al 30 settembre 2010, sono vietati l'afflusso
e la circolazione sull'Isola del Giglio degli autobus appartenenti ad
imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'Isola stessa
ad esclusione del  concessionario  che  effettua  trasporto  pubblico
locale comunale. 
  2. Dal 2 agosto 2010  al  27  agosto  2010  e',  altresi',  vietato
l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a  persone  non
stabilmente residenti nell'Isola del Giglio. 
  3. Dal 1° aprile 2010 al 31 ottobre 2010 e' vietato l'afflusso e la
circolazione, sull'Isola di Giannutri,  dei  veicoli  appartenenti  a
persone non stabilmente residenti nell'Isola stessa.