L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze; Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che prevede in tabella C il finanziamento di € 651.000,00 a carico del bilancio dello Stato per il 2010, a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 241, della medesima legge con il quale viene stabilito che per gli anni 2010, 2011 e 2012 dovranno essere attribuite ad altre autorita' una quota parte delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che per l'anno 2010 ammontano a € 7,3 milioni; Vista la deliberazione di questa Autorita' del 18 novembre 2009, con cui e' stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2010; Ritenuta la necessita' di coprire, per l'anno 2010, i costi di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l'entita' e le modalita' previste dal presente provvedimento; Vista la deliberazione di questa Autorita' del 25 novembre 2009 (verbale n. 37), con cui e' stato approvato il presente provvedimento; Sentiti gli operatori del settore nelle giornate del 28 e 29 gennaio 2010; Viste le note del 4 febbraio 2010 e del 15 febbraio 2010, con cui tale provvedimento e' stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze; Rilevato che, trascorso il termine di venti giorni previsto dall'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza che siano state formulate osservazioni, il presente provvedimento diventa esecutivo; Preso atto dell'intervenuta esecutivita' del presente provvedimento; Delibera: Art. 1 Soggetti tenuti alla contribuzione 1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entita' e con le modalita' previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a); c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.