L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA 
                  SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 
                         SERVIZI E FORNITURE 
 
  Visto l'art. 1, comma 67, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorita' per la vigilanza  sui
lavori pubblici, ai  fini  della  copertura  dei  costi  relativi  al
proprio  funzionamento,  determina  annualmente   l'ammontare   delle
contribuzioni dovute dai soggetti,  pubblici  e  privati,  sottoposti
alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per
la parte non coperta dal finanziamento a carico  del  bilancio  dello
Stato; 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  che
prevede che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori  pubblici  assume
la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite  nuove  ed
ulteriori competenze; 
  Visto l'art. 8, comma  12,  dello  stesso  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri  a  carico
del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191  (legge  finanziaria  2010)
che prevede in tabella C il finanziamento di  € 651.000,00  a  carico
del bilancio dello Stato per il 2010, a favore dell'Autorita' per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 241,  della  medesima  legge
con il quale viene stabilito che per  gli  anni  2010,  2011  e  2012
dovranno essere attribuite ad altre autorita' una quota  parte  delle
entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che per l'anno 2010 ammontano a € 7,3 milioni; 
  Vista la deliberazione di questa Autorita' del  18  novembre  2009,
con cui e' stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2010; 
  Ritenuta la necessita' di coprire, per  l'anno  2010,  i  costi  di
funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a  carico
del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato  di  competenza
secondo l'entita' e le modalita' previste dal presente provvedimento; 
  Vista la deliberazione di questa Autorita'  del  25  novembre  2009
(verbale  n.  37),  con  cui   e'   stato   approvato   il   presente
provvedimento; 
  Sentiti gli operatori del  settore  nelle  giornate  del  28  e  29
gennaio 2010; 
  Viste le note del 4 febbraio 2010 e del 15 febbraio 2010,  con  cui
tale provvedimento e' stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei
Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Rilevato  che,  trascorso  il  termine  di  venti  giorni  previsto
dall'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  senza
che siano state formulate  osservazioni,  il  presente  provvedimento
diventa esecutivo; 
  Preso   atto    dell'intervenuta    esecutivita'    del    presente
provvedimento; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorita'  per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture,
nell'entita' e con le modalita' previste dal presente  provvedimento,
i seguenti soggetti, pubblici e privati: 
      a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui  agli
articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
      b)  gli  operatori  economici  che  intendono   partecipare   a
procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui  alla
lettera a); 
      c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40,  comma  3,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.