IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                              di Pavia 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994  n.
342 che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione
all'aumento del numero di facchini di  cui  all'art.  121  T.U.L.P.S.
adottato con decreto rettorale  18  giugno  1931,  n.  773  abrogando
l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407; 
  Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione, oggi Direzioni provinciali del lavoro,  le
funzioni amministrative in materia di  determinazione  delle  tariffe
minime  di  facchinaggio,  funzioni  precedentemente   svolte   dalle
Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio,
soppresse dall'art. 8  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica; 
  Vista la circolare 2 febbraio 1995 prot. n. 25157/70 del  Ministero
del lavoro, Direzione generale dei rapporti di lavoro -  Divisione  V
inerente  il  Regolamento  sulla  semplificazione  dei   procedimenti
amministrativi  in  materia  di   lavoro   di   facchinaggio   e   di
determinazione delle relative tariffe; 
  Visto il decreto ministeriale  7  novembre  1996,  n.  687  che  ha
unificato gli uffici periferici del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali  (oggi  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali)  nella  Direzione  provinciale  del  lavoro,  attribuendo  i
compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio politiche del  lavoro
della predetta Direzione; 
  Visto il precedente decreto in materia n.  11/2007,  emanato  dalla
D.P.L. di Pavia; 
  Sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni del movimento
cooperativo; 
  Vista la sopravvenuta normativa  che  determina  il  principio  del
riferimento  alla  contrattazione  collettiva  di   lavoro   per   la
determinazione  dei  trattamenti  economici  e  normativi  dei   soci
lavoratori e il progressivo aumento dei  valori  relativi  ai  salari
convenzionali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica  n.
602/1972; 
  Visti altresi' i seguenti indicatori economici: 
  1)  indici  ISTAT  del  costo   della   vita   valevoli   ai   fini
dell'applicazione della scala mobile alle  retribuzioni  dei  settore
dell'industria, commercio, agricoltura ed altri  settore  interessati
per l'anno 2009; 
  2) definitivo superamento  del  c.d.  salario  convenzionale  e  la
conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali
ed assicurativi propri della generalita' delle imprese; 
  3) incrementi retributivi derivanti dal CCNL di categoria; 
 
                              Decreta: 
 
  La tariffa minima oraria per  le  operazioni  di  facchinaggio  per
l'anno 2010 nella provincia di Pavia, e'  rideterminata  in  € 17,36,
con le specifiche di cui all'allegato A al presente. 
  Il presente decreto sara' trasmesso al  Ministero  della  giustizia
per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Pavia, 4 marzo 2010 
 
                                    Il direttore provinciale: Gardina